Categoria: Legge 104/1992 (disabilità)
L. 5 febbraio 1992 n. 104 — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
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Art. 25 L. 104/1992 — Accesso ai servizi
1. Le amministrazioni pubbliche, gli enti gestori dei servizi pubblici e i comuni adottano i provvedimenti necessari per assicurare la fruibilità dei propri uffici da parte delle persone handicappate. -
Art. 26 L. 104/1992 — Mobilità e trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio. -
Art. 27 L. 104/1992 — Trasporti individuali
1. Per facilitare la mobilità degli invalidi nelle aree urbane sono riservati ai veicoli utilizzati da persone handicappate posti gratuiti di parcheggio. -
Art. 28 L. 104/1992 — Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano in numero adeguato la disponibilità di parcheggi gratuiti per i veicoli al servizio di persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte. -
Art. 29 L. 104/1992 — Esercizio del diritto di voto
Art. 29 L. 104/1992 — Esercizio del diritto di voto
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
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Art. 30 L. 104/1992 — Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 30 L. 104/1992 — Partecipazione ad attività sportive, turistiche e ricreative
1. Le regioni e gli enti locali, in collaborazione con le associazioni di tutela delle persone handicappate, promuovono iniziative finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione delle persone con handicap ad attività sportive, turistiche e ricreative, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con i centri e le strutture di cui all’articolo 23.
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Art. 31 L. 104/1992 — Riequilibrio territoriale dei servizi
Art. 31 L. 104/1992 — Riequilibrio territoriale dei servizi
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, programmano interventi destinati al riequilibrio territoriale nella disponibilità ed accessibilità dei servizi destinati alle persone handicappate, anche attraverso lo standardizzazione dei criteri di erogazione delle prestazioni.
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Art. 32 L. 104/1992 — Organizzazione amministrativa
Art. 32 L. 104/1992 — Organizzazione amministrativa
1. Le amministrazioni statali, regionali e locali individuano, nell’ambito della dotazione organica esistente, l’ufficio incaricato di curare l’attuazione delle norme di cui alla presente legge, nonché di curare i rapporti con il Ministro per gli affari sociali per quanto concerne la materia delle persone handicappate.
2. Il Governo, le regioni e gli enti locali assicurano la partecipazione delle associazioni di tutela degli interessi delle persone handicappate e di loro familiari nella programmazione, nell’attuazione e nella verifica dei servizi.
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Art. 33 L. 104/1992 — Agevolazioni per il lavoratore o per chi assiste
1. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
3. Il lavoratore di cui al comma 1 ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata in situazione di gravità, dopo aver compiuto la maggiore età, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito. -
Art. 34 L. 104/1992 — Diritto al posto di lavoro
1. I militari di leva o richiamati alle armi che sono familiari di prima parentela con un parente o affine handicappato in situazione di gravità con il quale convivono, hanno facoltà di chiedere il proseguimento del servizio militare presso il distretto militare o ente competente più vicino al comune del domicilio o di residenza. -
Art. 35 L. 104/1992 — Indennità di accompagnamento
1. Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, per affezioni fisiche o psichiche, di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, è concessa una indennità di accompagnamento. -
Art. 36 L. 104/1992 — Cumulabilità di benefici
1. Per i benefici previsti dalla presente legge è ammessa la cumulabilità con altri benefici, prestazioni e provvidenze di natura sociale e previdenziale.