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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che consentiva alla Regione di disciplinare autonomamente la formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, materia che rientra nella competenza esclusiva statale in tema di ordine pubblico e sicurezza.

Di cosa si tratta

La Regione Lombardia aveva introdotto una disciplina autonoma per la formazione, l’abilitazione e l’equipaggiamento delle guardie volontarie addette alla vigilanza venatoria. Il TAR della Lombardia aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso del WWF.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Lombardia dubitava della legittimità dell’art. 26, comma 5, della l.r. Lombardia n. 26/1993 (come sostituito dalla l.r. n. 19/2002) in riferimento agli artt. 97 e 117, commi 2, lettere l) e s), e 3, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma: la disciplina regionale delle guardie venatorie volontarie invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h, Cost.), nonché in materia di armi e munizioni.

Il principio

La formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, in quanto incide sull’ordine pubblico e sulla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le regioni non possono disciplinarla autonomamente.

Domande e risposte

Chi sono le guardie venatorie volontarie?

Sono soggetti privati nominati dalle regioni con compiti di vigilanza sull’attività di caccia. Possono portare armi nell’esercizio delle funzioni e vengono formati secondo standard che incidono sull’ordine pubblico.

Perché la norma lombarda era incostituzionale?

La legge regionale disciplinava autonomamente la formazione e l’abilitazione di questi soggetti, ma la materia rientra nella competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza, armi), che non ammette deroghe regionali.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

La Regione Lombardia non può stabilire requisiti autonomi per le guardie venatorie volontarie in materia di formazione, armamento e abilitazione: deve applicare la normativa statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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