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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Lombardia che consentiva alla Regione di disciplinare autonomamente la formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, materia che rientra nella competenza esclusiva statale in tema di ordine pubblico e sicurezza.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva introdotto una disciplina autonoma per la formazione, l’abilitazione e l’equipaggiamento delle guardie volontarie addette alla vigilanza venatoria. Il TAR della Lombardia aveva sollevato la questione nel corso di un ricorso del WWF.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lombardia dubitava della legittimità dell’art. 26, comma 5, della l.r. Lombardia n. 26/1993 (come sostituito dalla l.r. n. 19/2002) in riferimento agli artt. 97 e 117, commi 2, lettere l) e s), e 3, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma: la disciplina regionale delle guardie venatorie volontarie invade la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lettera h, Cost.), nonché in materia di armi e munizioni.
Il principio
La formazione e l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie, in quanto incide sull’ordine pubblico e sulla sicurezza, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: le regioni non possono disciplinarla autonomamente.
Domande e risposte
Chi sono le guardie venatorie volontarie?
Sono soggetti privati nominati dalle regioni con compiti di vigilanza sull’attività di caccia. Possono portare armi nell’esercizio delle funzioni e vengono formati secondo standard che incidono sull’ordine pubblico.
Perché la norma lombarda era incostituzionale?
La legge regionale disciplinava autonomamente la formazione e l’abilitazione di questi soggetti, ma la materia rientra nella competenza esclusiva statale (ordine pubblico e sicurezza, armi), che non ammette deroghe regionali.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
La Regione Lombardia non può stabilire requisiti autonomi per le guardie venatorie volontarie in materia di formazione, armamento e abilitazione: deve applicare la normativa statale.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della P.A. — invocato dal rimettente per la disciplina delle guardie
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato/Regioni — norma cardine del controllo
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