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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Valle d’Aosta che nelle gare di appalto imponeva una riserva di punteggio a favore delle imprese locali. La disposizione viola i principi di concorrenza e libertà di stabilimento del diritto comunitario recepiti dall’art. 117, comma 1, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Regione Valle d’Aosta aveva modificato la propria legge sui lavori pubblici introducendo un criterio di preferenza per le imprese aventi sede o radicamento nel territorio regionale nell’aggiudicazione degli appalti. Il Governo aveva impugnato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d’Aosta n. 12/1996 (come modificata dalla l.r. n. 19/2005) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, comma 1, Cost. e ai principi del Trattato CEE sulla tutela della concorrenza e libertà di stabilimento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma: il criterio preferenziale territoriale contrasta con i principi del diritto comunitario (libertà di stabilimento, tutela della concorrenza) che, recepiti dall’art. 117, comma 1, Cost., vincolano anche il legislatore regionale.

Il principio

Le Regioni a statuto speciale non possono introdurre criteri preferenziali territoriali nelle gare d’appalto pubblico: tali preferenze violano i principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento garantiti dal diritto comunitario, che vincola anche il legislatore regionale ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost.

Domande e risposte

Le regioni possono favorire le imprese locali negli appalti?

No. I criteri preferenziali territoriali negli appalti pubblici sono vietati dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Le regioni, anche a statuto speciale, non possono introdurre preferenze basate sulla sede dell’impresa.

Qual era la norma regionale impugnata?

L’art. 26, comma 2, lettera c), della l.r. Valle d’Aosta n. 12/1996 (nella versione modificata dal 2005) prevedeva, tra i criteri di aggiudicazione, la sede o il radicamento territoriale dell’impresa nel territorio regionale come elemento di preferenza.

Perché la Costituzione italiana vieta queste preferenze regionali?

L’art. 117, comma 1, Cost. vincola il legislatore (anche regionale) al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. I Trattati europei garantiscono la libera concorrenza e la libertà di stabilimento, che escludono le preferenze territoriali.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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