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La Corte dichiara illegittime alcune norme delle Regioni Basilicata e Umbria in materia di tasse automobilistiche e veicoli ultraventennali: incidono su un tributo erariale e invadono la competenza statale.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato disposizioni della Regione Basilicata sui veicoli ultraventennali e della Regione Umbria in materia di entrate, ritenendo che incidessero sulla tassa automobilistica, che è un tributo statale il cui gettito è attribuito alle Regioni ma la cui disciplina resta riservata allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015 e l’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Basilicata (commi 2, 3 e 4, con trasferimento della questione sul comma 4 alla norma sopravvenuta) e dell’art. 8 della legge umbra nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies; ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle restanti previsioni umbre, modificate nel frattempo.
Il principio
La tassa automobilistica è un tributo erariale: le Regioni non possono modificarne la disciplina sostanziale, riservata allo Stato in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).
Domande e risposte
Perché le Regioni non potevano disciplinare il bollo auto?
Perché la tassa automobilistica è un tributo statale: la sua disciplina spetta allo Stato, anche se il gettito è attribuito alle Regioni.
Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, essendo state modificate alcune norme umbre nel corso del giudizio, su quelle disposizioni non c’era più nulla da decidere.
Le agevolazioni per le auto storiche sono illegittime in sé?
No: il vizio sta nel fatto che a disciplinarle siano state le Regioni, intervenendo su un tributo riservato alla competenza statale.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera e), competenza esclusiva statale sul sistema tributario
- Art. 119 della Costituzione — secondo comma, autonomia finanziaria di entrata delle Regioni
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