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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il fermo «fiscale» del veicolo disposto dall’agente della riscossione non fa venir meno l’obbligo di pagare la tassa automobilistica: le leggi regionali di Toscana ed Emilia-Romagna che lo prevedevano sono legittime perché non derogano all’esenzione statale, riservata al diverso «fermo amministrativo».

Di cosa si tratta

Tre Commissioni tributarie (Firenze e Bologna) avevano sospettato che le norme regionali, escludendo l’esenzione dal bollo per le auto sotto fermo dell’agente della riscossione, violassero la disciplina statale. La Corte distingue due istituti che hanno lo stesso nome ma natura diversa.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 8-quater, comma 4, della legge Regione Toscana n. 49/2003 e l’art. 9 della legge Regione Emilia-Romagna n. 15/2012, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost. (e, per l’Emilia-Romagna, anche all’art. 3 Cost.), sul presupposto che derogassero all’esenzione di cui all’art. 5 del d.l. n. 953/1982. Rimettenti: Commissioni tributarie provinciali di Firenze e di Bologna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. L’esenzione statale riguarda il «fermo amministrativo» disposto dall’autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria (perdita di disponibilità del veicolo), mentre il «fermo fiscale» ex art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è una misura cautelare che non sottrae il veicolo al proprietario: le norme regionali non derogano dunque all’esenzione.

Il principio

L’obbligo del bollo auto è correlato alla proprietà del mezzo, non alla sua circolazione. Solo il fermo amministrativo o giudiziario, che comporta perdita di disponibilità del veicolo, sospende l’obbligo tributario; il fermo fiscale, che lascia il bene nella disponibilità del proprietario, non dà diritto ad alcuna esenzione.

Domande e risposte

Chi ha l’auto sotto fermo della riscossione deve pagare il bollo?

Sì. Secondo la Corte il fermo fiscale dell’agente della riscossione non sospende l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.

Esiste un caso in cui il bollo non è dovuto?

Sì, nel diverso caso del fermo amministrativo o giudiziario, che comporta la perdita della disponibilità del veicolo: in quell’ipotesi opera l’esenzione statale.

Le Regioni potevano disciplinare questo aspetto?

Sì. Poiché le norme regionali non derogavano all’esenzione statale ma si limitavano a confermare la regola, non hanno invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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