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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Se il giudice ritiene che una norma penale contrasti con il diritto dell’Unione europea direttamente applicabile, deve disapplicarla lui stesso e assolvere: non può chiederne prima la dichiarazione di incostituzionalità. La questione è manifestamente inammissibile.

Di cosa si tratta

Un imputato raccoglieva scommesse online per una società maltese senza concessione italiana. Il Tribunale di Bari riteneva la disciplina italiana in contrasto con le libertà UE di stabilimento e di prestazione dei servizi, ma chiedeva ugualmente alla Corte una pronuncia di incostituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge n. 401/1989, in combinato disposto con l’art. 88 TULPS e con altre norme, in riferimento agli artt. 3, 25 e 41 Cost. e agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Rimettente: Tribunale ordinario di Bari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La verifica di compatibilità con il diritto UE direttamente applicabile è un «prius» logico-giuridico rispetto alla questione di costituzionalità: poiché il giudice stesso riteneva di dover disapplicare la norma, questa non era rilevante nel suo giudizio.

Il principio

Davanti a una norma interna in contrasto con norme UE provviste di efficacia diretta, il giudice nazionale deve disapplicarla (eventualmente previo rinvio pregiudiziale), senza sollevare questione di legittimità costituzionale. L’esigenza di certezza del diritto non vale a rendere rilevante una questione che non lo è.

Domande e risposte

Il giudice può chiedere alla Corte di annullare una norma in contrasto con il diritto UE?

No, se si tratta di norme UE direttamente applicabili: in tal caso deve disapplicare lui stesso la norma interna, eventualmente dopo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Perché la questione è inammissibile?

Perché manca la rilevanza: lo stesso giudice riconosceva che, dovendo disapplicare la norma, non l’avrebbe applicata nel giudizio.

Quando interviene invece la Corte costituzionale?

Quando vengono in rilievo i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona, i cosiddetti controlimiti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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