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La Corte costituzionale ha esaminato le impugnazioni statali contro alcune norme delle leggi di bilancio della Provincia autonoma di Trento, dichiarando inammissibili diverse questioni e cessata la materia del contendere per altre, riservando a separate pronunce le ulteriori censure.

Di cosa si tratta

Lo Stato ha impugnato più disposizioni delle leggi di assestamento e di stabilità provinciale di Trento, ritenendo che alcune di esse incidessero su materie riservate alla competenza statale, in particolare l’ordinamento civile.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, l’art. 12, comma 1, della legge prov. n. 13 del 2019 e l’art. 12, comma 3, della legge prov. n. 12 del 2019. Le questioni, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, erano riferite agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni su più disposizioni (in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost.) e cessata la materia del contendere in ordine ad altre, riservando a separate pronunce le ulteriori censure proposte con i ricorsi.

Il principio

L’impugnazione in via principale di norme provinciali per asserita invasione della competenza statale sull’ordinamento civile esige una motivazione puntuale; lo ius superveniens che soddisfa le pretese statali può determinare la cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa aveva impugnato lo Stato?

Varie norme delle leggi di bilancio e di stabilità della Provincia autonoma di Trento.

Qual è stato l’esito?

In parte inammissibilità e in parte cessazione della materia del contendere, con riserva di altre pronunce.

Cosa significa cessata materia del contendere?

Che, venuta meno la disposizione o l’interesse a ricorrere (ad esempio per modifiche normative), non vi è più ragione di decidere quella questione.

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