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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente occupati, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli. Le censure, fondate sugli artt. 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, non sono state esaminate nel merito.
Di cosa si tratta
La normativa sul contrasto al lavoro sommerso prevede sanzioni amministrative a carico dei datori che impiegano lavoratori in nero. In un contenzioso tra il Ministero del lavoro e un datore, la Corte d’appello di Napoli ha dubitato della legittimità della disciplina sanzionatoria applicabile.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 2010, sostitutivo dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 12 del 2002 (convertito dalla legge n. 73 del 2002), in tema di sanzioni per lavoro irregolare. Le questioni, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, erano riferite agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito sulla disciplina sanzionatoria del lavoro irregolare.
Il principio
L’invocazione del principio di legalità punitiva (art. 7 CEDU) e del principio di uguaglianza richiede che il giudice rimettente ricostruisca con esattezza la disciplina applicabile ratione temporis e la portata delle censure: le carenze di impostazione conducono all’inammissibilità.
Domande e risposte
Di cosa trattava la pronuncia?
Delle sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori non regolarmente occupati (lavoro nero).
La norma è stata annullata?
No: le questioni sono state dichiarate inammissibili.
Su quali parametri si fondavano?
Sull’art. 3 (uguaglianza) e sull’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 7 CEDU.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato.
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione all’art. 7 CEDU sul principio di legalità delle sanzioni.
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