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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dal CODACONS, in via asseritamente suppletiva dello Stato, contro le Regioni Lombardia e Veneto sulle riaperture della cosiddetta fase 2 dell’emergenza COVID-19. Un’associazione non è legittimata a sollevare un conflitto riservato agli enti dotati di attribuzioni costituzionali.
Di cosa si tratta
Durante la cosiddetta fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il CODACONS ha contestato i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto in materia di riapertura delle attività produttive e commerciali, promuovendo un conflitto di attribuzione tra enti e dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra enti era promosso dal CODACONS in riferimento agli artt. 117, commi secondo (lettere d, q e h) e terzo, e 120 della Costituzione, contestando i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto sulla riapertura delle attività nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità del ricorso: un’associazione di consumatori non è soggetto legittimato a promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, riservato agli enti titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti può essere promosso soltanto dallo Stato e dalle Regioni (o enti equiparati) a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali; un soggetto privato, anche se associazione di tutela, non è legittimato a sostituirsi allo Stato nel sollevarlo.
Domande e risposte
Chi aveva promosso il conflitto?
Il CODACONS, un’associazione di tutela dei consumatori, dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.
Come si è conclusa?
Con la manifesta inammissibilità del ricorso.
Perché inammissibile?
Perché il conflitto tra enti spetta solo agli enti dotati di attribuzioni costituzionali, non a un’associazione privata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, evocato dal ricorrente come parametro del conflitto.
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi e di coordinamento dello Stato, richiamato nel ricorso.
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