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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti promosso dal CODACONS, in via asseritamente suppletiva dello Stato, contro le Regioni Lombardia e Veneto sulle riaperture della cosiddetta fase 2 dell’emergenza COVID-19. Un’associazione non è legittimata a sollevare un conflitto riservato agli enti dotati di attribuzioni costituzionali.

Di cosa si tratta

Durante la cosiddetta fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il CODACONS ha contestato i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto in materia di riapertura delle attività produttive e commerciali, promuovendo un conflitto di attribuzione tra enti e dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzione tra enti era promosso dal CODACONS in riferimento agli artt. 117, commi secondo (lettere d, q e h) e terzo, e 120 della Costituzione, contestando i comportamenti delle Regioni Lombardia e Veneto sulla riapertura delle attività nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità del ricorso: un’associazione di consumatori non è soggetto legittimato a promuovere il conflitto di attribuzione tra enti, riservato agli enti titolari di attribuzioni costituzionalmente garantite.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti può essere promosso soltanto dallo Stato e dalle Regioni (o enti equiparati) a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali; un soggetto privato, anche se associazione di tutela, non è legittimato a sostituirsi allo Stato nel sollevarlo.

Domande e risposte

Chi aveva promosso il conflitto?

Il CODACONS, un’associazione di tutela dei consumatori, dichiarando di agire in via suppletiva dello Stato.

Come si è conclusa?

Con la manifesta inammissibilità del ricorso.

Perché inammissibile?

Perché il conflitto tra enti spetta solo agli enti dotati di attribuzioni costituzionali, non a un’associazione privata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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