Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittime alcune norme statali su beni culturali e turismo perché non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni. Respinge invece le altre censure delle Regioni Veneto e Campania.
Di cosa si tratta
Le norme impugnate riguardavano la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e il rilancio del turismo, materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Le Regioni lamentavano di essere state escluse da scelte che incidevano sulle loro attribuzioni, in violazione del principio di leale collaborazione.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Veneto e Campania avevano impugnato disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013 (conv. legge n. 112 del 2013) e del decreto-legge n. 83 del 2014 (conv. legge n. 106 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, per la mancata previsione di forme di raccordo con il sistema regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni della Regione Veneto; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. n. 91 del 2013 nella parte in cui non prevedono l’intesa fra Stato e Regioni, e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6, del d.l. n. 83 del 2014.
Il principio
Negli ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, come la valorizzazione dei beni culturali e il turismo, la disciplina statale deve prevedere strumenti di leale collaborazione (intese o meccanismi di raccordo); la loro assenza determina l’illegittimità costituzionale delle norme.
Domande e risposte
Le norme statali sui beni culturali sono state cancellate del tutto?
No. La Corte le ha dichiarate illegittime solo nella parte in cui non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni; altre questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Qual è il principio chiave applicato?
La leale collaborazione: quando una materia coinvolge competenze sia statali sia regionali, lo Stato deve coinvolgere le Regioni attraverso intese o meccanismi di raccordo.
Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?
No. La Corte ha accolto solo in parte i ricorsi: ha dichiarato inammissibili alcune censure e non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nelle materie concorrenti
- Art. 118 della Costituzione — parametro sulle funzioni amministrative e sul raccordo tra livelli di governo
- Art. 5 della Costituzione — parametro sul principio autonomistico e di leale collaborazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.