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La Corte Costituzionale ha pronunciato sentenza sul contenzioso tra alcune Regioni e lo Stato riguardo alle disposizioni del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) in materia di pianificazione e governance delle risorse idriche, in particolare sull’istituzione delle nuove Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle preesistenti Autorità di bacino. La Corte ha dichiarato inammissibili e non fondate la gran parte delle questioni, ed estinto il giudizio su una questione per sopravvenuta modifica normativa.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. n. 152/2006 ha riformato la governance delle risorse idriche, prevedendo l’istituzione di Autorità di distretto idrografico in sostituzione delle Autorità di bacino istituite dalla legge n. 183/1989. Le Regioni lamentavano che questa riforma centralizzasse eccessivamente le funzioni, attribuendo al Ministero dell’Ambiente competenze che prima spettavano alle Regioni, e riducesse le garanzie per gli enti regionali coinvolti nella transizione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia hanno impugnato gli artt. 117, 119, 120, comma 2, 121, 122, 123, 124, commi 4, 5 e 7, e 132 del d.lgs. n. 152/2006, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio sulla questione dell’art. 124, comma 7, sollevata dalla Regione Liguria, per sopravvenuta modifica normativa. Ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 117, 121 e 124, commi 4 e 5, per carenza di motivazione. Ha dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 119, 120, 122, 123, 132 e l’art. 124, comma 7 (per le altre Regioni). Ha ritenuto che la soppressione delle Autorità di bacino prima dell’istituzione delle nuove Autorità di distretto non violasse di per sé le competenze regionali.

Il principio

La pianificazione delle risorse idriche a livello di distretto idrografico, in attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), rientra nella competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. La transizione dal vecchio sistema delle Autorità di bacino a quello delle Autorità di distretto, pur comportando una riorganizzazione istituzionale, non viola le competenze regionali se rispetta il principio di leale collaborazione nelle decisioni più rilevanti.

Domande e risposte

Cosa sono le Autorità di bacino e le Autorità di distretto idrografico?

Le Autorità di bacino (legge n. 183/1989) erano enti misti Stato-Regioni preposti alla pianificazione e alla tutela dei bacini idrografici nazionali e interregionali. Il d.lgs. 152/2006 le ha sostituite con le Autorità di distretto idrografico, strutturate su 8 grandi distretti, in attuazione della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE.

Cosa lamentavano le Regioni riguardo alla soppressione delle vecchie Autorità di bacino?

Le Regioni sostenevano che il d.lgs. 152/2006 avesse previsto la soppressione delle Autorità di bacino prima che le nuove Autorità di distretto fossero operative, creando un vuoto istituzionale che danneggiava le funzioni già esercitate dagli enti regionali. Lamentavano anche la riduzione delle loro garanzie nel nuovo assetto istituzionale.

In che modo la direttiva quadro sulle acque influenza la governance idrica italiana?

La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di organizzare la governance delle acque per «distretti idrografici» e di adottare piani di gestione per ciascun distretto. L’Italia ha attuato questa direttiva attraverso la riorganizzazione introdotta dal d.lgs. 152/2006, che ha ridisegnato i confini delle competenze istituzionali nella gestione delle risorse idriche.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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