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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4/2008, che subordinava il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto obbligatorio dei genitori e prevedeva che la prescrizione fosse sempre corredata dal modulo di consenso informato in forma scritta. La norma provinciale è stata ritenuta eccedente le competenze legislative della Provincia in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza concorrente statale in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La Provincia autonoma di Trento aveva approvato una legge (n. 4/2008) che, all’art. 4, imponeva che il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti fosse subordinato al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, con obbligo di allegare il modulo a ciascuna prescrizione del farmaco. Prevedeva anche che la Provincia individuasse strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative. Il Governo ha impugnato la norma sostenendo che eccedesse la competenza provinciale in materia sanitaria, in quanto i requisiti del consenso informato per la somministrazione di farmaci appartengono alla materia di tutela della salute, di competenza concorrente (e quindi vincolata ai principi fondamentali statali).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e all’art. 9, n. 10, del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Secondo il ricorrente, la legge provinciale eccedeva i limiti della competenza provinciale in materia di igiene e sanità, invadendo la sfera riservata ai principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera disposizione (art. 4) e dei commi successivi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1. Ha ritenuto che la norma provinciale, nel disciplinare specificamente e autonomamente il consenso scritto per la prescrizione di psicofarmaci ai minori, avesse ecceduto i limiti della propria competenza legislativa in materia di igiene e sanità, invadendo la competenza statale a fissare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.
Il principio
In materia di tutela della salute, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le Province autonome (cui si applica la clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001) devono rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale. La disciplina delle modalità del consenso informato per la prescrizione di farmaci psicotropi ai minori appartiene a questi principi fondamentali e non può essere autonomamente regolata dalla Provincia in modo difforme.
Domande e risposte
Perché la Provincia di Trento aveva una competenza speciale in materia di sanità?
Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale e lo Statuto (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce alla Provincia autonoma di Trento, all’art. 9, n. 10, competenza legislativa primaria in materia di «igiene e sanità». Tuttavia, in forza della clausola di equiparazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001, si applica anche alla Provincia la competenza concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost. per la «tutela della salute», se più favorevole all’autonomia.
Il consenso dei genitori ai farmaci psicotropici per i minori non è già previsto dalla legge?
Il consenso informato dei genitori è in linea di principio già richiesto dalla disciplina generale in materia di consenso informato ai trattamenti sanitari per i minori. Il problema era che la norma provinciale aggiungeva requisiti specifici (consenso scritto obbligatorio, modulistica allegata a ogni prescrizione) che eccedevano quanto già previsto dalla normativa statale di principio.
L’illegittimità riguarda anche i commi successivi al primo?
Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’intera disposizione (tutti i commi dell’art. 4), rilevando che i commi successivi – che attribuivano alla Azienda provinciale il compito di predisporre il modulo di consenso e alla Provincia il compito di individuare terapie alternative – erano inscindibilmente connessi con il comma 1 e quindi travolti dalla stessa incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — tutela della salute come materia di competenza legislativa concorrente (terzo comma)
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