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Con sentenza n. 238 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). La questione è stata definita con esito: questioni in parte fondate e in parte non fondate.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Presidente del Consiglio dei ministri nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: artt. 8, 9, 17, 20, 25-37 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1/2006 (sistema Regione-autonomie locali). Parametri costituzionali invocati: art. 117, art. 118, art. 119. Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all’art. 123, quarto comma, della Costituzione e all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili
Il principio
La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
La Corte ha accolto alcune delle censure sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni incompatibili con la Costituzione, e ha respinto le altre.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 117, art. 118, art. 119 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da Presidente del Consiglio dei ministri. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 118 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 119 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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