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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con sentenza n. 239 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. La questione è stata definita con esito: questione non fondata.

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Province autonome di Trento e Bolzano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 245/2005 conv. in l. n. 21/2006 (emergenza rifiuti Campania) — competenze province autonome. Parametri costituzionali invocati: art. 117. Giudice rimettente: Province autonome di Trento e Bolzano.

La decisione della Corte

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa – in riferimento all’art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di a

Il principio

La norma impugnata non contrasta con i parametri costituzionali invocati: la questione è stata ritenuta infondata e la norma rimane valida.

Domande e risposte

Qual è stato l’esito di questa decisione?

La Corte ha esaminato la censura nel merito e l’ha ritenuta infondata: la norma impugnata non viola la Costituzione.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Il giudice rimettente ha invocato art. 117 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.

Chi ha sollevato la questione di legittimità?

La questione è stata promossa da Province autonome di Trento e Bolzano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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