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Con sentenza n. 240 del 2007 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali. La questione è stata definita con esito: questioni parzialmente accolte.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata investita di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevata da Province autonome di Trento e Bolzano nel corso di un giudizio. La norma impugnata è: art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 276, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) — fondazioni bancarie e vincoli patrimoniali. Parametri costituzionali invocati: art. 117, art. 118. Giudice rimettente: Province autonome di Trento e Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quat
Il principio
La Corte ha accolto in parte le questioni sollevate, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni e respingendo le altre censure.
Domande e risposte
Qual è stato l’esito di questa decisione?
La Corte ha accolto in parte le censure, dichiarando illegittime alcune disposizioni e confermando la validità di altre.
Quali parametri costituzionali erano in gioco?
Il giudice rimettente ha invocato art. 117, art. 118 della Costituzione come parametri di riferimento per valutare la conformità della norma impugnata.
Chi ha sollevato la questione di legittimità?
La questione è stata promossa da Province autonome di Trento e Bolzano. Nel giudizio costituzionale sono intervenute le parti indicate nell’intestazione della decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
- Art. 118 della Costituzione — parametro invocato nel giudizio di legittimità costituzionale
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