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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sollevata dall’Emilia-Romagna sull’assegno una tantum per la nascita del secondo figlio (art. 21, d.l. 269/2003). La misura rientra nella competenza esclusiva statale in materia di “previdenza sociale” ex art. 117, secondo comma, lett. o), Cost.

Di cosa si tratta

L’art. 21 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 prevedeva un assegno una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, a favore di donne residenti, cittadine italiane o comunitarie. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma sostenendo che invadesse le competenze regionali in materia di politiche sociali e famiglia.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha censurato l’art. 21, commi 1-5 e 7, del d.l. 269/2003 in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione. In particolare, la ricorrente sosteneva che la concessione dell’assegno e l’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali violassero la propria competenza concorrente o residuale in materia di politiche per la famiglia e i servizi sociali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 3 Cost. (per difetto di legittimazione della Regione) e non fondate le questioni in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. L’assegno per il secondo figlio costituisce una prestazione previdenziale che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di “previdenza sociale” (art. 117, secondo comma, lett. o, Cost.), distinta dalla “assistenza sociale” di competenza regionale.

Il principio

Le misure di sostegno economico diretto alle famiglie per la nascita o adozione di figli, erogate con criteri uniformi su base nazionale, integrano una forma di previdenza sociale e rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. o), della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa distingue previdenza sociale da assistenza sociale?

La previdenza sociale riguarda prestazioni garantite dallo Stato con criteri uniformi a livello nazionale (competenza statale esclusiva); l’assistenza sociale copre interventi di welfare locale modellabili dalle Regioni. L’assegno per il secondo figlio, avendo carattere universale e gestione centralizzata INPS, è previdenza sociale.

La Regione aveva titolo a sollevare questione ex art. 3 Cost.?

No. La Corte ha dichiarato inammissibile quel profilo: nel giudizio in via principale promosso da Regioni, il parametro dell’art. 3 Cost. può essere invocato solo se la norma impugnata incide su competenze regionali, non in via autonoma per tutelare i cittadini.

Le Regioni potevano istituire assegni analoghi?

Sì, nell’ambito della propria autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) le Regioni possono prevedere ulteriori misure di sostegno alla natalità, ma non possono bloccare o ridisegnare la misura statale che resta di competenza esclusiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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