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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate da Campania, Puglia ed Emilia-Romagna sull’art. 32, commi 21-23, del d.l. 269/2003 (conv. l. 326/2003), che rideterminava i canoni d’uso del demanio marittimo. La norma statale non viola le competenze regionali perché il demanio marittimo rimane materia di legislazione esclusiva dello Stato.
Di cosa si tratta
Le Regioni Campania, Puglia ed Emilia-Romagna hanno impugnato le disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 che rideterminavano i canoni annui per l’uso del demanio marittimo. Secondo le ricorrenti, la materia avrebbe potuto rientrare nel “turismo” o nel “governo del territorio”, ambiti a competenza regionale concorrente o residuale. La Corte ha invece confermato che la disciplina dei canoni demaniali marittimi appartiene alla potestà esclusiva dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti hanno censurato l’art. 32, commi 21, 22 e 23, del d.l. 269/2003 e l’art. 2, comma 53, della l. 350/2003, in riferimento agli artt. 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, sostenendo che la rideterminazione unilaterale dei canoni avrebbe violato le competenze regionali in materia di turismo e governo del territorio, nonché il principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni della Regione Campania (per difetto di motivazione) e non fondate quelle di Puglia ed Emilia-Romagna. Ha ribadito che il demanio marittimo è bene del demanio statale e la fissazione dei canoni rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.; il coinvolgimento regionale mediante la Conferenza Stato-Regioni è strumento di leale collaborazione già previsto dalla norma impugnata.
Il principio
La disciplina dei canoni d’uso del demanio marittimo appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni non vantano competenze legislative sulla determinazione dei canoni demaniali marittimi, ancorché possano essere coinvolte in sede di Conferenza Stato-Regioni per la fissazione dei criteri.
Domande e risposte
Le Regioni possono legiferare sui canoni del demanio marittimo?
No. La Corte ha confermato che il demanio marittimo è di competenza esclusiva dello Stato: spetta allo Stato determinare i canoni annui per le concessioni, senza che le Regioni possano vantare una propria potestà legislativa in materia.
Il principio di leale collaborazione era rispettato?
Sì. La norma impugnata prevedeva il coinvolgimento regionale tramite la Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del decreto interministeriale di fissazione dei canoni; la determinazione unilaterale operava solo in caso di mancata adozione del decreto.
Quali erano le norme parametro invocate?
Le Regioni richiamavano principalmente gli artt. 117 e 119 della Costituzione, sostenendo che la materia rientrasse nel “turismo” (competenza residuale regionale) o nel “governo del territorio” (competenza concorrente). La Corte ha escluso entrambe le qualificazioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni
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