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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 70 della legge finanziaria 2002 sugli asili nido. La materia appartiene alla competenza residuale delle Regioni: lo Stato non può istituire un fondo settoriale a destinazione vincolata né qualificare gli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato».
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2002 (l. n. 448/2001), all’art. 70, aveva istituito un fondo statale per la costruzione e la gestione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevedendo un finanziamento vincolato ripartito tra le Regioni con decreto ministeriale. Quattro Regioni (Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria) avevano impugnato la norma sostenendo che la materia degli asili nido rientrasse nella loro competenza residuale.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria hanno impugnato l’art. 70, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, della legge n. 448/2001, in riferimento agli artt. 117 (competenza residuale), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, sostenendo che la gestione degli asili nido fosse una materia regionale non elencata tra quelle statali o concorrenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 1, 3 e 8 (fondo settoriale statale vincolato), del comma 2 (qualificazione degli asili nido come «competenze fondamentali dello Stato», limitatamente alle parole «fondamentali dello Stato»), e del comma 4 (criteri di riparto ministeriale). Salva il comma 6 (deducibilità fiscale delle spese), non rientrante nel medesimo vizio.
Il principio
Gli asili nido rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione. Lo Stato non può istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza residuale regionale, né qualificarle come proprie «competenze fondamentali».
Domande e risposte
Cosa sono le competenze residuali delle Regioni?
L’art. 117, quarto comma, Cost. attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o attribuite alla competenza concorrente. Se una materia non compare negli elenchi del secondo o terzo comma, appartiene alle Regioni.
Lo Stato può ancora finanziare gli asili nido?
Sì, ma solo attraverso il Fondo perequativo o trasferimenti non vincolati di cui all’art. 119 Cost., oppure nell’ambito del principio di sussidiarietà con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, non con fondi settoriali a destinazione imposta.
Cosa è cambiato dopo questa sentenza per i Comuni?
La gestione degli asili nido è rimasta in capo ai Comuni come funzione fondamentale, ma il finanziamento deve seguire le regole del federalismo fiscale (art. 119 Cost.): le Regioni non possono essere vincolate da fondi statali settoriali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative: asili nido come materia residuale regionale
- Art. 118 della Costituzione — Allocazione delle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni
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