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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui esclude l’indennità di maternità per le libere professioniste che adottano un minore straniero di età superiore a sei anni. Nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato, il diritto all’indennità spetta indipendentemente dall’età del bambino.

Di cosa si tratta

Il Testo Unico sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevedeva che le libere professioniste avessero diritto all’indennità di maternità per adozione solo se il bambino non aveva ancora compiuto sei anni al momento dell’ingresso nella famiglia. Una libera professionista aveva adottato un bambino straniero che aveva superato questa soglia di età, e la Cassa forense le aveva negato il trattamento. Il Tribunale di Genova aveva ritenuto incostituzionale il limite dei sei anni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennità di maternità per la libera professionista che abbia adottato un bambino che abbia superato i sei anni di età (fino a dodici se italiano, fino alla maggiore età se straniero), in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza), 31 (tutela della famiglia) e 37 (tutela della lavoratrice madre) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevede che, nel caso di adozione internazionale, l’indennità di maternità spetti nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato, anche se abbia superato i sei anni di età. La Corte dichiara invece inammissibile la questione relativa all’adozione di bambini italiani (profilo che richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore).

Il principio

Il limite di età di sei anni per il bambino adottato ai fini dell’indennità di maternità della libera professionista non è applicabile nel caso di adozione internazionale: l’ingresso del minore straniero nella famiglia adottiva crea esigenze di cura e integrazione che giustificano la tutela indipendentemente dall’età.

Domande e risposte

Perché l’adozione internazionale è trattata diversamente da quella nazionale?

Nell’adozione internazionale il minore deve spesso affrontare una transizione culturale, linguistica e ambientale particolarmente impegnativa. La Corte ha ritenuto che questo giustifichi una tutela più ampia rispetto all’adozione nazionale, per la quale la discrezionalità del legislatore è più ampia.

L’indennità di maternità vale anche per le libere professioniste?

Sì: le libere professioniste iscritte agli enti di previdenza di categoria (come la Cassa forense per gli avvocati) hanno diritto all’indennità di maternità, anche per adozione, versando i contributi alla propria Cassa. Le regole differivano — e differiscono tuttora in parte — rispetto alle lavoratrici dipendenti.

Cosa deve fare ora una professionista che adotta un bambino straniero maggiore di sei anni?

Dopo questa sentenza può richiedere l’indennità di maternità alla propria Cassa di previdenza per i tre mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, indipendentemente dall’età del bambino adottato. I tre mesi decorrono dall’ingresso effettivo nella famiglia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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