- Rogatoria straniera non eseguibile senza previa decisione favorevole Corte d'Appello del luogo esecuzione atti
- Eccezioni: artt. 726 (citazione testimoni) e 726-ter (rogatoria autorità amministrativa straniera)
- Per rogatorie su più distretti: trasmissione a Cassazione che determina Corte d'Appello competente
- Procuratore generale presenta requisitoria a Corte d'Appello, trasmette rogatorie a Procuratore nazionale antimafia se riguardano art. 51 comma 3-bis
- Corte dà esecuzione con ordinanza; esecuzione negata per motivi tassativi (artt vietati, fatto non è reato, discriminazione)
Testo dell'articoloVigente
Art. 724 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
1. Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta.
2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall’autorità straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
3. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dà senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.
4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti all’esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggiore importanza investigativa.
5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.
6. Quando è previsto l’intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
7. L’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria è negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;
b) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria.
8. L’esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria è sospesa quando da essa può derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9. Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell’autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis .
In sintesi
Procedimento giurisdizionale per rogatoria straniera richiede autorizzazione della Corte d'Appello del luogo esecuzione atti, salvo eccezioni tassative.
Ratio
L'articolo 724 c.p.p. fonda il sistema di controllo giurisdizionale sulle rogatorie internazionali, richiedendo che la Corte d'Appello autorizzi l'esecuzione mediante decisione motivata. La ratio è duplex: da un lato, filtro legale che evita esecuzioni arbitrarie o incostituzionali; dall'altro, responsabilità della magistratura italiana nel vigilare compatibilità dell'atto richiesto con l'ordinamento italiano. La norma riflette principio fondamentale che nessuna rogatoria può eseguirsi senza controllo giurisdizionale di compatibilità.
La struttura a più commi gestisce complessità dovuta a potenziale coinvolgimento di più distretti giudiziari, prevedendo meccanismo di centralizzazione in Cassazione quando richieste afferiscono più Corti d'Appello.
Analisi
Il comma 1 fissa regola generale: nessuna esecuzione senza previa decisione favorevole della Corte d'Appello del luogo in cui atti devono svolgersi. Ciò garantisce che magistrato con conoscenza locale della dinamica processuale valuti ammissibilità. Il comma 1-bis (inserito 2001) prevede meccanismo speciale: rogatorie su più distretti vanno trasmesse alla Cassazione, che designa Corte d'Appello competente secondo criteri di opportunità, dislocazione sedi, importanza e complessità degli atti.
Il comma 2 assegna al procuratore generale compiti procedurali cruciali: presenta requisitoria alla Corte d'Appello, trasmette copia al Procuratore nazionale antimafia se rogatoria riguarda crimini di cui all'art. 51 c.p.p. comma 3-bis (mafia, droga, ecc.). Il comma 3 fissa termine: presidente Corte convoca udienza. Il comma 4 prescrive che Corte eseguisce con ordinanza.
Il comma 5 fissa i motivi tassativi di rifiuto: (a) atti vietati da legge e contrari principi ordinamento; (b) fatto non è reato italiano, salvo consenso imputato; (c) fondate ragioni discriminazione (razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche). Il comma 5-bis sospende (non nega definitivamente) esecuzione se può pregiudicare indagini pendenti in Italia.
Quando si applica
La norma si applica a ogni rogatoria ordinaria proveniente da autorità straniera, escluse le eccezioni di cui agli artt. 726 (testimoni) e 726-ter (autorità amministrativa). È procedura ricorrente in reati internazionali, crimini organizzati, frodi transnazionali dove acquisire prova da testimoni/documenti all'estero sia necessario.
La decisione della Corte d'Appello è finale salvo eccezionali violazioni di diritti fondamentali. Il procedimento è celere: dalla presentazione ministeriale a decisione della Corte generalmente entro settimane.
Connessioni
L'articolo 724 c.p.p. si collega strettamente agli artt. 720-726-ter (capo VIII su assistenza giudiziaria e estradizione), agli artt. 723 (poteri Ministro), 725 (esecuzione rogatorie), 726 (testimoni), 726-bis (notifica diretta), 726-ter (autorità amministrativa). Rimanda a Convenzioni internazionali, in particolare Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 1959 e Protocolli successivi, es. Accordo Italia-Svizzera 1998 ratificato 2001).
Correlato ai principi costituzionali di processo equo (art. 24 Cost.), diritto di difesa, sovranità giudiziaria (art. 101 Cost.) e compatibilità con ordinamento fondamentale dello Stato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Un tribunale belga richiede una rogatoria al Ministero della Giustizia italiano per interrogare Tizio (testimone, imputato in procedimento belga) a Torino. La richiesta è specificamente per acquisire testimonianza circa transazioni finanziarie sospette. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino presenta requisitoria. La Corte d'Appello, esaminata la richiesta e verificatone compatibilità con ordinamento italiano (atti non vietati, nessun rischio discriminazione), emana ordinanza di esecuzione. Un giudice delegato da Torino procede a interrogare Tizio secondo le norme italiane, salvo forme espressamente richieste dal Belgio.
Caso 2: Caso 2
Un'autorità giudiziaria statunitense trasmette rogatoria per acquisire documenti da azienda con sede a Milano e prove da periti a Roma e Firenze (dunque in due distretti di Corte d'Appello diversi). La rogatoria viene trasmessa alla Cassazione, che valuta quale tra le Corti d'Appello sia più idonea a sovrintendere l'esecuzione complessiva (generalmente Milano o Firenze a seconda dell'importanza e localizzazione principale). La Cassazione comunica decisione alle parti interessate; successivamente quella Corte d'Appello procede all'esecuzione.
Domande frequenti
Perché la Corte d'Appello deve autorizzare una rogatoria?
La Corte d'Appello funge da filtro legale, verificando che la rogatoria non violi l'ordinamento italiano, diritti fondamentali, o non esponga il soggetto a discriminazione. È una forma di controllo giurisdizionale su richieste provenienti dall'estero.
Quanto tempo ci vuole per ottenere l'autorizzazione della Corte d'Appello?
Non esiste termine preciso nel codice, ma la cooperazione internazionale presuppone ragionevole celerità (tipicamente da settimane a pochi mesi). La Corte fissa udienza, decide con ordinanza, comunica all'autorità straniera.
La Corte d'Appello può rifiutare l'esecuzione?
Sì, per motivi tassativi: se gli atti sono vietati dalla legge italiana, se il fatto non è reato italiano (salvo consenso dell'imputato), oppure se sussistono fondate ragioni di discriminazione (razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche).
Se la rogatoria riguarda più città italiane, cosa succede?
Se gli atti devono compiersi in più distretti di Corte d'Appello, la rogatoria viene trasmessa alla Cassazione, che determina quale Corte d'Appello è competente e sovrintende all'esecuzione complessiva.
Posso impugnare l'ordinanza della Corte d'Appello che autorizza la rogatoria?
La legge non prevede un rimedio ordinario di impugnazione dell'ordinanza di autorizzazione. Tuttavia, se l'ordinanza viola diritti costituzionali fondamentali, ricorsi straordinari sono teoricamente possibili.