Indice
In sintesi
- L'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «pubblicazione a livello europeo» nell'ambito del Libro II Parte II del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
- La disposizione disciplina gli obblighi pubblicitari delle stazioni appaltanti, presidio della parità di trattamento e dell'effettività della concorrenza.
- Le pubblicazioni avvengono sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC (art. 23) e, ove previsto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (TED).
- Il mancato rispetto della pubblicità è vizio dell'intera procedura e fondamento per l'azione di annullamento e per l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto (art. 121 c.p.a.).
- Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Collocazione sistematica nell'art. 72 del Codice del 2023
L'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro II Parte II dedicato a «Istituti e clausole comuni» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «pubblicazione a livello europeo», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.
La pubblicità degli atti e la BDNCP
Gli obblighi pubblicitari sono presidio di parità di trattamento e di concorrenza: assicurano che tutti gli operatori interessati abbiano modo di conoscere l'opportunità di gara e i contenuti degli atti relativi. La pubblicazione avviene sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, con valore di pubblicità legale, e, per i contratti sopra soglia, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (TED). Le modalità sono ulteriormente disciplinate dall'allegato I.6 al Codice. La giurisprudenza ha chiarito che il termine per impugnare gli atti decorre dalla pubblicazione legale e che vizi della pubblicità possono determinare l'annullamento dell'intera procedura.
Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice
L'applicazione dell'art. 72 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 235/2022
Perché è importante: Tutela della concorrenza nelle gare
Prassi e linee guida
Bando-tipo · Procedure di gara
ANAC
Schemi di disciplinare e bando-tipo ANAC per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
Leggi il documento su www.anticorruzione.itCasi pratici
Caso 1: Tizio operatore e Caio stazione appaltante
Tizio, operatore economico, partecipa a una procedura indetta da Caio, stazione appaltante. L'applicazione dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 assicura il corretto svolgimento del segmento di procedimento in esame, garantendo a Tizio l'accesso al mercato e a Caio il perseguimento del risultato di interesse pubblico.
Domande frequenti
Da quando si applica l'art. 72 del D.Lgs. 36/2023?
L'art. 72 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.
Dove si pubblicano gli atti di gara?
Sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di ANAC, con valore di pubblicità legale. Per i contratti sopra soglia anche sulla Gazzetta Ufficiale UE (TED).
Da quando decorre il termine per impugnare il bando?
Dalla pubblicazione sulla BDNCP, salvo gli atti che richiedono notifica individuale. Il termine ordinario è di 30 giorni davanti al TAR con il rito accelerato (art. 120 c.p.a.).
Vedi anche