Testo dell'articoloVigente
Art. 7-ter D.Lgs. 502/1992 — Funzioni del dipartimento di prevenzione
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, anche a supporto dell’autorità sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale. f-bis tutela della salute nelle attività sportive.
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico- degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 7 ter TUF - Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE
- Art. 7 ter T.U.IVA: Territorialità: Prestazioni di servizi
- Art. 7-ter RD 12/1941 — Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti
- Art. 7 ter L. 212/2000 — (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria)
Commento
Il catalogo delle funzioni LEA: una garanzia esigibile
L'articolo 7-ter costituisce la norma che definisce il perimetro prestazionale del dipartimento di prevenzione in relazione ai livelli essenziali di assistenza (LEA). Il rinvio alla «definizione dei livelli essenziali di assistenza» è cruciale: significa che le funzioni elencate al comma 1 non sono meramente facoltative ma costituiscono prestazioni esigibili dai cittadini su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla regione di residenza. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (che ha aggiornato i LEA già fissati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001) ha incluso la «prevenzione collettiva e sanità pubblica» come terzo macro-livello, dettagliando le attività corrispondenti a ciascuna delle funzioni dell'articolo 7-ter.
Profilassi delle malattie infettive e gestione delle emergenze epidemiologiche
La lettera a) del comma 1 attribuisce al dipartimento la profilassi delle malattie infettive e parassitarie. Si tratta della funzione storicamente più antica della sanità pubblica, che comprende la sorveglianza epidemiologica, le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, le indagini sui focolai epidemici, la notifica delle malattie infettive ai sensi del D.M. 15 dicembre 1990, la disinfezione e la disinfestazione. L'esperienza della pandemia da SARS-CoV-2 ha reso evidente l'importanza strategica di questa funzione: i dipartimenti di prevenzione hanno costituito il presidio operativo del contact tracing e della gestione dei cluster locali.
Tutela ambientale e degli ambienti di lavoro
Le lettere b) e c) del comma 1 affidano al dipartimento la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita (con riferimento agli inquinanti ambientali) e dai rischi infortunistici e sanitari degli ambienti di lavoro. Queste due funzioni si raccordano, rispettivamente, con la normativa ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente) e con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Sul versante del lavoro, i servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL) — struttura articolata nell'area dipartimentale competente — esercitano funzioni ispettive e di vigilanza che si affiancano a quelle dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo il riparto delineato dall'articolo 7-octies.
Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
La lettera d) elenca le quattro componenti della sanità pubblica veterinaria: sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale. La lettera e) aggiunge la «tutela igienico-sanitaria degli alimenti» in senso lato (non solo di origine animale). Queste funzioni si collocano nel quadro del «pacchetto igiene» dell'Unione europea (regolamenti CE nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004), che affida agli Stati membri il controllo ufficiale lungo tutta la filiera alimentare dal produttore al consumatore. Il regolamento (CE) n. 882/2004, richiamato espressamente dall'articolo 7-quater, stabilisce i requisiti per i controlli ufficiali in materia di alimenti e mangimi.
Sorveglianza nutrizionale e salute nelle attività sportive
La lettera f) affida al dipartimento la «sorveglianza e prevenzione nutrizionale», funzione che comprende il monitoraggio degli stili alimentari della popolazione, gli interventi di educazione alimentare nelle scuole, il contrasto all'obesità e alle patologie correlate alla malnutrizione. La lettera f-bis, aggiunta in un momento successivo, attribuisce la «tutela della salute nelle attività sportive»: certificati medico-sportivi, sorveglianza del doping, promozione dell'attività fisica in chiave preventiva. Entrambe le funzioni testimoniano l'evoluzione del mandato del dipartimento verso una prevenzione «attiva», che non si limita al contrasto delle malattie ma promuove comportamenti salutari.
Prevenzione delle malattie cronico-degenerative: il comma 2
Il comma 2 integra il catalogo del comma 1 attribuendo al dipartimento un contributo alla «promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative» in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali. Questa disposizione è particolarmente rilevante nell'attuale contesto epidemiologico: le patologie cronico-degenerative (malattie cardiovascolari, diabete, tumori, BPCO) rappresentano la principale causa di morbilità e mortalità nei Paesi industrializzati e richiedono interventi integrati che coinvolgono la prevenzione primaria (riduzione dei fattori di rischio nella popolazione), secondaria (screening) e terziaria (gestione delle complicanze). Il raccordo con i distretti e con la medicina di base è in questo contesto essenziale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le funzioni elencate nell'articolo 7-ter sono obbligatorie per tutte le ASL?
Sì. Il comma 1 le qualifica come funzioni che il dipartimento «garantisce» in base ai LEA, il che le rende esigibili su tutto il territorio nazionale. Le regioni possono aggiungere ulteriori funzioni ma non possono sopprimere quelle previste dalla norma.
Cosa comprende la sanità pubblica veterinaria di cui alla lettera d)?
Quattro sottofunzioni: sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale.
Qual è la differenza tra la lettera d) e la lettera e) dell'articolo 7-ter?
La lettera d) riguarda la sicurezza degli alimenti di origine animale (carne, pesce, latte, uova) nel quadro della sanità veterinaria; la lettera e) riguarda la tutela igienico-sanitaria degli alimenti in senso più ampio, includendo anche quelli di origine vegetale.
Il dipartimento si occupa anche di attività sportiva?
Sì. La lettera f-bis del comma 1, aggiunta successivamente, attribuisce al dipartimento la tutela della salute nelle attività sportive, che comprende la certificazione medico-sportiva, la sorveglianza del doping e la promozione dell'attività fisica.
Come si raccorda l'articolo 7-ter con il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro?
Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce alle ASL (tramite il SPSAL) poteri ispettivi sugli ambienti di lavoro che trovano il fondamento sostanziale nella lettera c) dell'articolo 7-ter. Il riparto delle competenze ispettive tra ASL e Ispettorato del lavoro è definito in modo specifico dall'articolo 7-octies del D.Lgs. 502/1992.
Vedi anche