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Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 7-quater del D.Lgs. 502/1992 disciplina l'organizzazione interna del dipartimento di prevenzione. Il dipartimento opera nell'ambito del Piano attuativo locale con autonomia organizzativa e contabile, articolato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa con almeno cinque anni di anzianità. Le regioni disciplinano l'articolazione in sei aree specifiche (igiene e sanità pubblica; igiene alimenti e nutrizione; prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro; sanità animale; igiene alimenti di origine animale; igiene allevamenti e produzioni zootecniche). Le strutture di area veterinaria e sicurezza alimentare operano come centri di responsabilità con autonomia tecnico-funzionale. L'articolazione in strutture complesse garantisce i LEA e gli adempimenti del diritto UE sui controlli ufficiali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7-quater D.Lgs. 502/1992 — Organizzazione del dipartimento di prevenzione

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 — Riordino della disciplina in materia sanitaria

1. Il dipartimento di prevenzione opera nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.

2. Le regioni disciplinano l’articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a: a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.

4. Le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite. 4-bis. L’articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l’esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione europea. 4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-bis, nonché l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse

5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza.

Commento

L'autonomia organizzativa e contabile: un modello di governo interno

L'articolo 7-quater fissa l'architettura organizzativa del dipartimento di prevenzione, articolando principi di governance interna che rispecchiano il modello aziendale introdotto dal D.Lgs. 502/1992 nel suo complesso. Il comma 1 stabilisce che il dipartimento «opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità». Il Piano attuativo locale (PAL) è lo strumento attraverso cui l'ASL traduce la programmazione regionale in obiettivi concreti per ciascuna struttura: il dipartimento è dunque vincolato agli indirizzi strategici aziendali ma dispone di autonomia nella gestione operativa e nella rendicontazione delle risorse assegnate.

La figura del direttore del dipartimento

Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale dell'ASL tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione. Il requisito dell'anzianità (cinque anni) mira a garantire che la nomina ricada su un dirigente con esperienza consolidata nelle materie di prevenzione. Il direttore «risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate»: si tratta di una forma di accountability manageriale che integra la tradizionale autonomia professionale del dirigente medico con obblighi di risultato tipici del management pubblico.

Le sei aree organizzative del comma 2

Il comma 2 impone alle regioni di prevedere strutture organizzative specificamente dedicate a sei aree: a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Questa elencazione rispecchia la tripartizione delle funzioni dell'articolo 7-ter (salute umana, salute animale, sicurezza alimentare) e garantisce che ciascuna area abbia una struttura dedicata, evitando la dispersione delle competenze specialistiche.

I centri di responsabilità nell'area veterinaria e alimentare

Il comma 4 prevede che le strutture dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operino «quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale». Questo status rafforzato rispetto alle altre strutture del dipartimento si spiega con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali: il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (oggi sostituito dal regolamento (UE) 2017/625), richiede che le autorità competenti per i controlli ufficiali siano organizzate in modo da garantire l'efficacia, la coerenza e l'imparzialità dei controlli stessi. L'autonomia tecnico-funzionale è dunque un presupposto di conformità all'ordinamento europeo.

Strutture complesse, servizi e unità operative

Il comma 3 stabilisce che le strutture organizzative si distinguono in «servizi» o «unità operative» in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento, alle funzioni attribuite e alle caratteristiche del bacino di utenza. I commi 4-bis e 4-ter, aggiunti successivamente, precisano che l'articolazione in strutture complesse «rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza» e impongono che le strutture delle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato per numero e qualifica, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi UE sui controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004.

La medicina legale e le altre funzioni facoltative

Il comma 5 offre alle regioni la facoltà di attribuire al dipartimento anche funzioni di medicina legale e necroscopica o altre funzioni di prevenzione comprese nei LEA. Si tratta di una norma di flessibilità che consente alle regioni di modellare il dipartimento sulle specificità del territorio: alcune regioni hanno ad esempio integrato nel dipartimento i servizi di medicina sportiva o di prevenzione delle dipendenze patologiche. La scelta non è obbligatoria ma deve comunque rispettare i vincoli organizzativi e finanziari del PAL e del budget aziendale assegnato al dipartimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi nomina il direttore del dipartimento di prevenzione?

Il direttore generale dell'ASL, che sceglie tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di funzione, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1.

Quante e quali strutture organizzative deve prevedere il dipartimento?

Almeno sei, ai sensi del comma 2: igiene e sanità pubblica; igiene alimenti e nutrizione; prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro; sanità animale; igiene alimenti di origine animale; igiene allevamenti e produzioni zootecniche. Le regioni possono aggiungerne ulteriori.

Perché le strutture veterinarie e alimentari godono di autonomia tecnico-funzionale?

Perché devono rispettare gli obblighi del diritto dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali sugli alimenti (regolamento CE 882/2004, oggi UE 2017/625), che richiedono indipendenza funzionale dell'autorità competente per garantire l'imparzialità dei controlli.

Il dipartimento può svolgere anche funzioni di medicina legale?

Sì, ma facoltativamente. Il comma 5 consente alle regioni di attribuire al dipartimento funzioni di medicina legale e necroscopica o altre funzioni di prevenzione comprese nei LEA, secondo le articolazioni organizzative adottate.

Cosa sono i centri di costo e di responsabilità previsti dal comma 1?

Sono unità organizzative a cui sono attribuite risorse (centri di costo) e obiettivi (centri di responsabilità), secondo il modello di contabilità analitica introdotto dalla riforma aziendalistica del SSN. Consentono di misurare l'efficienza di ciascuna struttura del dipartimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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