← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il condannato o il PM possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del concorso formale o reato continuato
  • Il giudice applica la disciplina se non era stata già esclusa dal giudice della cognizione
  • Il giudice determina la pena in misura non superiore alla somma delle pene inflitte
  • Il giudice può concedere sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma del codice penale.

3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

In sintesi

  • Il condannato o il PM possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del concorso formale o reato continuato
  • Il giudice applica la disciplina se non era stata già esclusa dal giudice della cognizione
  • Il giudice determina la pena in misura non superiore alla somma delle pene inflitte
  • Il giudice può concedere sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario

L'articolo consente di applicare la disciplina del concorso formale e reato continuato in fase esecutiva, su richiesta del condannato o PM.

Ratio

L'articolo 671 crea un'opportunità di beneficio post-sentenziale: se il giudice di cognizione (primo grado, appello) non ha applicato la disciplina favorevole del concorso formale o reato continuato (per errore, omissione, o mancanza di richiesta), il giudice dell'esecuzione può colmare la lacuna durante la fase esecutiva. La ratio consiste nel garantire proporzionalità e coerenza nella pena finale, permettendo al condannato di beneficiare di regimi più favorevoli anche dopo la sentenza se non erano stati considerati dal giudice di cognizione. È un meccanismo di secondo-chance a favore del condannato.

Analisi

Il primo comma attribuisce al condannato (o al PM, in rari casi) il potere di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione retroattiva di regole su concorso formale (art. 81 CP) o continuazione (art. 812 CP). Questa richiesta è ammessa SOLO se il giudice della cognizione non aveva già escluso espressamente tali discipline (il giudice scrive "esclude concorso formale"), oppure se il giudice cognitivo aveva omesso la valutazione. Il secondo comma prescrive che il giudice dell'esecuzione determini la pena riconfigurando le pene originarie in misura non superiore alla loro somma (cioè applica gli sconti del concorso). Il terzo comma autorizza il giudice dell'esecuzione a concedere benefici ulteriori conseguenti: sospensione condizionale della pena (art. 163 CP), non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 175 CP), e qualunque altro provvedimento conseguente (es. dimezzamento delle spese processuali).

Quando si applica

L'articolo si applica quando il giudice cognitivo aveva condannato a pene separate senza valutare il concorso. Tizio commette il 1º gennaio una rapina, il 5 gennaio una truffa (due reati in rapporto di continuazione temporale e causale). Il giudice cognitivo lo condanna prima a 3 anni per rapina, poi a 2 anni per truffa, ma non applica la disciplina della continuazione del reato (art. 812 CP) perché il giudice ritiene erroneamente che siano formalmente due reati separati. In fase esecutiva, Tizio chiede al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione. Il giudice accerta che il giudice cognitivo non aveva escluso espressamente la continuazione, ma l'aveva omessa. Applica la disciplina, riconfigura la pena in circa 4 anni (inferiore ai 5 della somma semplice per effetto sconto continuazione), e con la riduzione della pena, concede anche sospensione condizionale (art. 163 CP).

Connessioni

Collegato all'articolo 80 CP e 81 CP (concorso di reati), 812 CP (reato continuato), 163 CP (sospensione condizionale), 175 CP (casellario), 666 CPP (procedimento esecuzione). Rimanda a norme sulla sentenza (art. 533 e ss. CPP) e sulla determinazione della pena.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio commette una serie di frodi via internet fra gennaio e aprile 2022, facendo parte di un disegno criminoso unico. Il giudice, per errore di qualificazione, condanna Tizio a una prima sentenza di 2 anni per frode elettronica e a una seconda sentenza di 1 anno e 6 mesi per ricettazione di beni acquistati tramite frode. Non applica la continuazione (art. 812 CP) perché pensa che siano reati formalmente separati. Entrambe le sentenze diventano irrevocabili. In esecuzione, Tizio (tramite avvocato) chiede al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione. Il giudice accerta che il primo giudice non aveva esplicitamente escluso la continuazione, e procede a riconfigurare la pena complessiva in 3 anni e 2 mesi (inferiore ai 3 anni e 6 mesi della somma semplice, con beneficio della continuazione).

Caso 2: Caso 2

Caio è condannato a 4 anni per rapina (primo grado) e la sentenza diviene irrevocabile. Successivamente, uno stesso giudice (in un procedimento parallelo mai sincronizzato) lo condanna a 2 anni per lesioni personali commesse durante una prima rapina. Le due condanne riguardano lo stesso fatto, ma due sentenze diverse. In esecuzione, il PM chiede al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale. Il giudice accerta che nessun giudice cognitivo aveva valutato il concorso, lo applica, e riconfigura la pena in 4 anni complessivi (inferiore ai 6 della somma semplice).

Domande frequenti

Se il giudice non ha applicato il concorso dei reati, posso chiedere al giudice dell'esecuzione di farlo?

Sì, se il giudice cognitivo non aveva esplicitamente escluso il concorso, il giudice dell'esecuzione può applicarlo su tua richiesta e riconfigurare la pena complessiva.

Se mi applica il concorso, la mia pena diminuisce?

Generalmente sì, perché il concorso (formale o continuazione) comporta uno sconto sulla somma semplice delle pene. La nuova pena sarà inferiore alla somma totale.

Con la riduzione della pena per concorso, posso ottenere benefici (semilibertà, sospensione)?

Sì, il giudice dell'esecuzione può concedere sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario grazie alla riduzione della pena.

Il PM può chiedere il concorso contro di me?

Raramente, perché il concorso è favorevole al condannato (riduce la pena). Il PM può chiedere chiarimento, ma generalmente la richiesta viene dal condannato.

Se il giudice cognitivo aveva espressamente escluso il concorso, posso chiedere di nuovo al giudice dell'esecuzione?

No, se il giudice di primo grado aveva espressamente escluso concorso o continuazione, il giudice dell'esecuzione non può applicarli (è una decisione del giudice di merito).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.