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Art. 603-ter c.p. Pene accessorie(1)
In vigore dal 1° luglio 1931
La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).
Domande rapide
Cosa prevede l'art. 603-ter c.p.?
Le pene accessorie applicabili in caso di condanna per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato, art. 603-bis c.p.): interdizione direttiva delle imprese, divieto di contratti pubblici, esclusione da agevolazioni e finanziamenti pubblici per due anni.
Quando si applica l'interdizione dagli uffici direttivi?
Automaticamente con la sentenza di condanna per caporalato. Comporta il divieto di rivestire cariche di amministrazione, direzione, gestione e controllo in imprese commerciali, industriali, agricole, di servizi, per la durata stabilita dalla sentenza.
Cosa significa esclusione da contratti pubblici?
Divieto, per due anni dalla condanna, di concludere con la PA contratti di appalto di opere o servizi, di cottimo fiduciario, di fornitura di beni o servizi. Si applica anche alle imprese di cui il condannato sia titolare, socio o amministratore.
Si perdono i finanziamenti pubblici?
Si. Esclusione automatica da agevolazioni, finanziamenti, contributi a carico di fondi pubblici nazionali, regionali o europei per due anni. Si tratta di sanzione patrimoniale aggiuntiva volta a colpire economicamente l'attivita imprenditoriale del condannato.
E prevista anche la confisca?
Si. L'art. 603-bis.1 c.p. prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, prodotto o profitto. Anche confisca per equivalente se la confisca diretta non e possibile.
In sintesi
Indice dei contenuti
Pene accessorie per reati di sfruttamento lavorativo e riduzione in schiavitù: interdizione dagli uffici direttivi, divieto appalti pubblici, esclusione da agevolazioni.
Ratio
La norma attua una politica criminale di tolleranza zero verso lo sfruttamento lavorativo mediante conseguenze patrimoniali e interdittive. Non si limita alla pena detentiva (reclusione prevista negli artt. 600 e 603-bis), ma aggiunge un regime sanzionatorio accessorio che colpisce la capacità economica e gestionale del reo, impedendogli di operare nella filiera pubblica e di accedere a fonti di finanziamento statale. Questa logica riflette l'impegno dell'Italia verso standard internazionali (Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato) e comunitari (direttiva anti-tratta 2011/36/UE).
Analisi
L'articolo si articola in tre commi. Il primo prevede: interdizione dagli uffici direttivi (comporta esclusione da cariche amministrative, consiglio di amministrazione, direzione generale in società e imprese), divieto assoluto di conclusione di contratti d'appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni, servizi con la pubblica amministrazione e relativi subcontratti. Questa sanzione è obbligatoria ('importa'). Il secondo comma aggiunge esclusione da 'agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi' statali e UE per due anni (durata fissa). Il terzo comma aumenta l'esclusione a cinque anni se ricorre recidiva qualificata (art. 99, secondo comma, numeri 1) e 3), cioè reati della medesima indole commessi entro cinque anni dall'ultimo delitto). Applicazione: deve risultare nella sentenza di condanna.
Quando si applica
La disposizione opera soltanto se la condanna riguarda reati di sfruttamento lavorativo (art. 600 c.p., limitatamente a prestazioni lavorative) o riduzione in schiavitù (art. 603-bis). Non si applica ad altri reati contro la libertà personale. Esempi concreti: fabbrica manifatturiera che impiega immigrati in schiavitù; caporalato agricolo; società di lavoro interinale che presta prestazioni ad aziende pubbliche con stipendi infrasoglia. La sentenza di condanna automaticamente interdice il responsabile da qualunque appalto pubblico futuro. Un'azienda con precedente condanna per tratta di persone non potrà ricevere contributi regionali di agevolazione per due anni.
Connessioni
Rimandi normativi immediati: art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù), art. 603-bis (caporalato), art. 99 c.p. (recidiva). Correlati: art. 444 c.p. (applicazione pena su richiesta, esclude pene accessorie salvo in alcuni casi), art. 318 c.p. (interdizione da pubblici uffici generico), artt. 240-246 c.p. (confisca). Rilevanti anche normative di prevenzione: d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa enti), norme dell'ANAC su white list appalti. Diritto UE: Direttiva 2011/36/UE sulla tratta, che vincola gli Stati a sanzionare penalmente i trafficanti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 68/2017
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio gestisce una agenzia di raccolta frutta stagionale e con violenza e minaccia costringe lavoratori migranti a turni di 14 ore senza paga, sottraendo documenti. Condannato per sfruttamento lavorativo (art. 600), subisce automaticamente: interdizione da incarichi direttivi in qualunque impresa; divieto di sottoscrivere nuovi appalti pubblici con comuni, regioni, Stato; esclusione da finanziamenti, contributi regionali per agevolazione attività agricola per due anni. Se Tizio aveva una precedente condanna per caporalato (art. 603-bis) entro cinque anni, l'esclusione si estende a cinque anni.
Caso 2: Caso 2
Caio è amministratore delegato di una società di servizi di pulizia che prestazioni al Ministero della Salute con contratto d'appalto. La società paga i dipendenti metà della retribuzione dovuta (sfruttamento). Caio è condannato per il reato di sfruttamento lavorativo. Conseguenze: deve dimettersi dalla carica di AD (interdizione); la società non potrà rinnovare o sottoscrivere nuovi appalti pubblici; Caio e la società sono esclusi da incentivi e contributi dello Stato per due anni. Un'eventuale nuova condanna per tratta entro cinque anni aumenterebbe a cinque anni l'esclusione.
Domande frequenti
Se sono condannato per sfruttamento lavorativo, posso ancora lavorare in azienda privata?
Sì, ma non potrai ricoprire incarichi direttivi (amministratore, direttore generale, consigliere). Potrai lavorare come semplice impiegato. L'interdizione colpisce ruoli di gestione e decisione, non il lavoro subordinato.
Per quanto tempo rimango escluso da appalti pubblici?
Per due anni dalla sentenza di condanna, oppure cinque anni se sei recidivo (hai cioè una condanna precedente per lo stesso tipo di reato negli ultimi cinque anni). Scaduto il termine, potrai nuovamente partecipare a gare pubbliche, salvo altri ostacoli.
L'esclusione da sussidi e contributi riguarda anche il settore privato?
No, riguarda soltanto finanziamenti, agevolazioni, contributi e sussidi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dall'Unione Europea. I finanziamenti privati non sono colpiti.
Che cosa significa 'recidiva qualificata' per l'aumento della pena accessoria?
Significa che hai una condanna precedente per lo stesso tipo di reato (sfruttamento, tratta) entro cinque anni. Se questo accade, l'esclusione da contributi e appalti sale da due a cinque anni.
Se la mia azienda è condannata per sfruttamento, rimango escluso anche se cambio ruolo?
Sì, l'interdizione è personale. Rimani escluso da qualunque ufficio direttivo in qualunque impresa per il periodo stabilito. Cambiare impresa non cancella la sanzione.
Fonti consultate: 2 fontei verificate