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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 604 c.p. Fatto commesso all’estero

In vigore dal 1° luglio 1931

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies , si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Norme sulla libertà personale e reati sessuali si applicano a fatti commessi all'estero da cittadino italiano
  • Protezione anche quando il fatto danneggia un cittadino italiano all'estero
  • Lo straniero è punibile in concorso con cittadino italiano solo per delitti gravi (reclusione minimo 5 anni) e con richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia
  • Estensione della giurisdizione italiana oltre i confini nazionali
  • Previene impunità di cittadini italiani per reati transnazionali

Applicazione territoriale dei reati contro la libertà personale e contro la volontà della persona al di fuori del territorio italiano quando coinvolgono cittadini italiani.

Ratio

La norma realizza il principio di personalità della legge penale, estendendo la giurisdizione italiana a comportamenti commessi all'estero quando il soggetto attivo è cittadino italiano o il soggetto passivo (vittima) è cittadino italiano. Questo sistema evita vuoti di tutela per persone protette dall'ordinamento italiano, prevenendo fenomeni di 'turismo criminale' (es. cittadini italiani che commettono reati all'estero sfruttando l'assenza di controllo). La limitazione nel caso dello straniero in concorso (richiesta ministeriale e gravità minima) bilancia il principio di sovranità territoriale con la necessità di pena generale.

Analisi

La disposizione si divide in due parti. La prima estende automaticamente le 'disposizioni di questa sezione' (cioè i reati contro la libertà personale artt. 605-608) più i reati sessuali (609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies), in tre ipotesi: fatto commesso all'estero da cittadino italiano; fatto commesso all'estero ai danni di cittadino italiano (indipendentemente da chi lo commette); fatto commesso all'estero da straniero in concorso con cittadino italiano. Per il terzo caso, però, aggiunge due condizioni cumulative: il delitto deve prevedere pena di reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e deve sussistere richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia. Senza richiesta ministeriale, lo straniero rimane impunibile in Italia.

Quando si applica

Esempi concreti: cittadino italiano che sequestra una persona all'estero risponde per sequestro di persona (art. 605) secondo la legge italiana; un italiano che compie violenza sessuale su una donna italiana turista in Egitto è punibile in Italia; un italiano e un egiziano che insieme rapiscono una ragazza italiana a Istanbul rispondono entrambi se il Ministero presenta richiesta; lo stesso egiziano, se avesse agito da solo, non potrebbe essere processato in Italia. La norma tutela anche gli italiani residenti all'estero e i turisti.

Connessioni

Rimandi normativi: art. 605 c.p. (sequestro), artt. 609-bis ss c.p. (reati sessuali), art. 7 c.p. (applicazione della legge nello spazio per cittadini), art. 8 c.p. (cittadinanza), art. 610 c.p. (competenza territoriale). Normativa processuale: art. 10 cpp (competenza per territorio), art. 270 cpp (rimessione al PM per reati all'estero). Rilevanti Convenzioni internazionali: Convenzione ONU contro la Tratta (2000), Protocollo sulla tratta dei minori, Direttiva UE 2011/36 sulla lotta alla tratta di esseri umani.

Domande frequenti

Se un italiano commette un reato sessuale all'estero, può essere processato in Italia?

Sì, la legge italiana si applica a qualunque reato sessuale commesso all'estero da un cittadino italiano. Anche se il reato avviene in un Paese estero, rischia comunque una condanna secondo la legge penale italiana.

E se la vittima è straniera e il reo è italiano?

La legge italiana non si applica automaticamente. Occorre che la vittima sia cittadina italiana oppure che si tratti di un reato grave (sequestro, riduzione in schiavitù, tratta). In molti casi, lo straniero dovrebbe ricorrere ai tribunali locali.

Uno straniero in concorso con un italiano commette sempre reato in Italia?

No, lo straniero è punibile in Italia solo se il delitto prevede reclusione di almeno cinque anni nel massimo e il Ministero di Grazia e Giustizia presenta richiesta. Senza richiesta ministeriale, lo straniero non è punibile in Italia.

Come faccio a denunciare un reato commesso all'estero da un italiano?

Puoi denunciare al Ministero di Grazia e Giustizia, al PM presso il Tribunale del luogo di residenza del reo, o alla Polizia Giudiziaria. Il procedimento per reati all'estero seguirà le regole ordinarie di competenza.

Se sono italiano e sequestro una persona all'estero, quale pena rischio?

La medesima prevista dall'articolo 605 c.p., che varia secondo le circostanze (da sei mesi a otto anni in generale, fino a quindici anni se minore, ergastolo se causa la morte). La legge italiana si applica integralmente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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