Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108.

In sintesi

  • Criminalizza acquisto, alienazione, cessione di persona ridotta in schiavitù
  • Differisce da art. 601 per assenza di movimento territoriale
  • Pena base: 8-20 anni; aumentata 1/3-1/2 per minore under-18 o prostituzione
  • Include traslazione di proprietà/controllo della vittima senza trasporto
Indice dei contenuti

Acquisto, vendita, cessione di persona in stato di schiavitù senza trasporto territoriale: 8-20 anni, aumentabile per minori.

Ratio

L'articolo 602 incrimina le transazioni («acquisto e alienazione») di persone ridotte in schiavitù, servitù, asservimento debiti, o totale soggezione. A differenza di art. 601 (che enfatizza il movimento), art. 602 enfatizza il cambio di «proprietario/controllore». È complementare: chi non trasporta ma compra-vende schiavi rischia uguale pena. La norma è proposta dal legislatore per coprire l'intero ecosistema dello sfruttamento senza gaps normativi.

Storica radice nel divieto di schiavitù post-abolizionista (non è reato nel 1930, diviene tale progressivamente nel XX secolo in Italia).

Analisi

Elemento oggettivo: "acquista" (denaro o equivalente per ottenere il controllo), "aliena" (cede contro corrispettivo), "cede" (potrebbe includere trasferimento gratuito, ma il testo dice acquista/aliena, forse lacuna normativa per cessione pura).

Oggetto dell'atto: persona già in una delle condizioni di art. 600 (schiavitù, servitù, asservimento debiti, riduzione in totale soggezione). Non occorre ridurre a tali condizioni; la norma presuppone lo stato di schiavitù pre-esistente.

Elemento soggettivo: dolo (consapevolezza della situazione). Non è necessario lucro diretto se il bene acquisito è la persona schiavizzata (il lucro è intrinseco).

Secondo comma: aggravante identica a art. 601 (1/3-1/2 aumento per minore under-18, prostituzione, prelievo organi).

Quando si applica

Tizio possiede schiavo Caio (ridotto in servitù totale, documenti confiscati, non può uscire). Per esigenza economica, lo «vende» a Sempronio per 5.000 euro. Sia Tizio (alienazione) che Sempronio (acquisto) integrano art. 602.

Sempronio è «proprietario» di rete di bordelli illegali con ragazze sfruttate sessualmente. Cede una delle ragazze (Mevio, 19 anni, in servitù sessuale totale) a Filano (altro imprenditore di sesso) per 10.000 euro. Sempronio è responsabile per art. 602; Filano per acquisto di schiava a scopo prostitutivo (art. 602 aggravata, 1/3-1/2 aumento).

Connessioni

Rimandi: art. 600 (condizioni di schiavitù), art. 601 (tratta, movimento), art. 602-ter (circostanze aggravanti condivise). Art. 110 c.p. (se il corrispettivo è pagato da terzo, questi è concorrente). Diritto internazionale: Convenzione Palermo 2000 su traffico, Convenzione ILO 29 su lavoro forzato. CEDU art. 4 (divieto schiavitù). Fonte: Italia ha ratificato Protocol 2014 su lavoro forzato.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è un capomafia che controllava una vittima Caio ridotta in servitù (sequestro di persona, estorsione continuata per 5 anni). Per motivi organizzativi, «aliena» Caio a Sempronio (collega del cartello) dietro pagamento di 15.000 euro. Sia l'alienazione (Tizio) che l'acquisto (Sempronio) integrano art. 602. Pena per entrambi: 8-20 anni.

Caso 2: Mevio è una donna retina illegalmente come prostituta forzata in appartamento

Filano, gestore di bordello, la «compra» da Tizio (controllore precedente) per 8.000 euro. Filano è responsabile per acquisto di persona in schiavitù a scopo sessuale. Inoltre integra art. 602 aggravata per prostituzione (1/3-1/2 aumento), e potrebbe integrare art. 603-bis se organizza lavoro forzato della medesima.) L'aumento fa sì che la pena minima diventi da 10,67 anni a 30 anni (massimo con due aggravanti cumulative).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra art. 601 (tratta) e art. 602 (acquisto schiavo)?

Art. 601 incrimina il movimento territoriale (trasporto). Art. 602 incrimina la transazione di proprietà/controllo senza necessità di movimento. Uno stesso fatto può integrare entrambi (trasporto + passaggio di controllo).

Se regalo una persona schiavizzata senza ricevere soldi, è art. 602?

Il testo dice "acquista o aliena". "Aliena" significa cedere contro corrispettivo. La cessione gratuita potrebbe non rientrare, ma l'interpretazione giurisprudenziale è evoluta verso assimilazione della cessione pura alla alienazione.

Se acquisto da ignoranza sulla situazione di schiavitù, sono comunque responsabile?

Art. 602 non ammette errore su fatto (es. "non sapevo che era schiavo"). Il dolo copre solo la consapevolezza che la transazione avviene, non la consapevolezza della schiavitù in astratto. Se l'ignoranza è totale (es. compro persona pensando sia lavoratore libero), la responsabilità potrebbe diminuire, ma il dolo minimo rimane.

Chi incassa il denaro dalla vendita di uno schiavo è il solo responsabile?

No. Art. 602 criminalizza sia chi aliena (vende, incassa) che chi acquisisce (compra, riceve). Entrambi integrano il reato come concorrenti.

Se la persona schiavizzata è un minore, qual è la pena?

Pena aumentata da 1/3 a 1/2 (da 8-20 anni diventa 10,67-30 anni). Se il fine è prostituzione, ulteriore aggravante (fino a 30 anni massimo teorico con cumulo).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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