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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le perdite e avarie apparenti devono essere contestate al momento della riconsegna, mediante riserva scritta o accertamento in contraddittorio con il comandante o il raccomandatario.
  • Le perdite e avarie non apparenti possono essere denunciate entro tre giorni dalla riconsegna, sempre con riserva scritta o in contraddittorio.
  • In assenza di riserva scritta o constatazione in contraddittorio nei termini previsti, scatta la presunzione di conformità: le merci si presumono riconsegnate in buono stato.
  • La presunzione è relativa (juris tantum) e può essere vinta con prova contraria, ma opera come inversione dell'onere probatorio a sfavore del destinatario silente.
  • La norma tutela il vettore da contestazioni tardive e incentiva il destinatario a verificare tempestivamente lo stato delle merci alla riconsegna.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 435 Codice della Navigazione — Perdita e avarie delle cose

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La perdita e le avarie subite durante il trasporto dalle cose trasportate devono essere fatte constare dal destinatario, con riserva scritta o in contraddittorio del comandante della nave o del raccomandatario del vettore, non oltre il momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie non apparenti. In mancanza della riserva scritta o della constatazione in contraddittorio, le merci si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto.

In sintesi

  • Le perdite e avarie apparenti devono essere contestate al momento della riconsegna, mediante riserva scritta o accertamento in contraddittorio con il comandante o il raccomandatario.
  • Le perdite e avarie non apparenti possono essere denunciate entro tre giorni dalla riconsegna, sempre con riserva scritta o in contraddittorio.
  • In assenza di riserva scritta o constatazione in contraddittorio nei termini previsti, scatta la presunzione di conformità: le merci si presumono riconsegnate in buono stato.
  • La presunzione è relativa (juris tantum) e può essere vinta con prova contraria, ma opera come inversione dell'onere probatorio a sfavore del destinatario silente.
  • La norma tutela il vettore da contestazioni tardive e incentiva il destinatario a verificare tempestivamente lo stato delle merci alla riconsegna.
Indice dei contenuti

Ratio e funzione della norma

L'art. 435 del Codice della navigazione disciplina le modalità con cui il destinatario deve contestare al vettore le perdite e le avarie riscontrate sulle merci trasportate, stabilendo i termini e le forme entro cui la denuncia deve essere effettuata per conservare i propri diritti. La norma risponde a una logica di certezza dei rapporti giuridici: il vettore, al momento della consegna, deve poter conoscere l'esito del trasporto e, in caso di contestazioni, verificare immediatamente lo stato del carico. Consentire al destinatario di sollevare eccezioni a distanza di tempo indefinita esporrebbe il vettore a difficoltà probatorie insuperabili, poiché lo stato delle merci si modifica nel tempo e le cause dei danni diventano difficilmente accertabili. La norma si inserisce in un sistema di termini di decadenza e presunzioni simile a quello adottato da altre convenzioni internazionali di settore.

La distinzione tra perdite/avarie apparenti e non apparenti

La norma opera una distinzione fondamentale tra due categorie di vizi del carico. Le perdite e avarie apparenti sono quelle che possono essere rilevate mediante una normale verifica esterna al momento della riconsegna: involucri rotti, colli mancanti, danni visibili all'imballaggio, bagnature superficiali. Per queste, la contestazione deve avvenire al momento della riconsegna, non oltre. Le perdite e avarie non apparenti sono invece quelle che non possono essere scoperte senza un esame più approfondito delle merci, eventualmente richiedente l'apertura degli imballaggi, analisi di laboratorio o controlli specialistici: si pensi a difetti interni di macchinari, a contaminazioni non visibili, a merci danneggiate nel contenuto pur con l'imballaggio integro. Per queste, la norma concede un termine di tre giorni dalla riconsegna.

Le forme della contestazione: riserva scritta o contraddittorio

La denuncia delle perdite e avarie deve avvenire in una delle due forme previste dalla norma: la riserva scritta — annotazione sul documento di trasporto o comunicazione scritta separata — oppure la constatazione in contraddittorio, cioè un accertamento congiunto e documentato effettuato in presenza del comandante della nave o del raccomandatario del vettore. La riserva scritta è la modalità più semplice e frequente nella pratica: il destinatario appone sulla ricevuta di consegna una dicitura che descrive i danni riscontrati o che si riserva di verificare l'integrità del carico. La constatazione in contraddittorio è più formale e consente di cristallizzare immediatamente lo stato del carico in un verbale firmato da entrambe le parti. Entrambe le forme hanno l'effetto di impedire l'operatività della presunzione di conformità.

La presunzione di conformità e i suoi effetti probatori

In assenza di tempestiva denuncia nei termini e nelle forme previste, la norma stabilisce che le merci «si presumono riconsegnate dal vettore in conformità delle indicazioni contenute nel documento del trasporto». Questa presunzione ha un effetto pratico rilevante: inverte l'onere della prova a sfavore del destinatario, che non potrà più limitarsi ad allegare il danno subito, ma dovrà dimostrare positivamente che il danno esisteva al momento della riconsegna e non si è verificato successivamente. La presunzione è di natura relativa (juris tantum) e può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova: documenti, fotografie scattate al momento della consegna, testimonianze, perizie tecniche. Tuttavia, superarla in giudizio diventa progressivamente più difficile man mano che il tempo trascorre dalla riconsegna.

Coordinamento con le Regole di Aja-Visby e la disciplina internazionale

La norma si pone in linea con le soluzioni adottate dalla disciplina internazionale del trasporto marittimo. Le Regole di Aja-Visby (art. III, par. 6 della Convenzione di Bruxelles 1924, come modificata dal Protocollo del 1968) prevedono un sistema analogo di decadenza per mancata denuncia, con termini simili. La stessa logica ispira le Regole di Amburgo 1978 e le Regole di Rotterdam 2009. Il coordinamento tra la norma interna e le convenzioni internazionali applicabili in base alla legge regolatrice del contratto è quindi essenziale per individuare esattamente i termini e le modalità di contestazione applicabili nel caso concreto, in particolare nei trasporti internazionali soggetti a convenzioni ratificate dall'Italia.

Casi pratici

Caso 1: Tizio: avaria apparente non contestata alla riconsegna

Tizio, destinatario di un carico di ceramiche, riceve le merci senza apporre alcuna riserva sul documento di consegna, pur notando alcuni imballaggi visibilmente danneggiati. Tre settimane dopo scopre che numerose ceramiche sono rotte e agisce contro il vettore; il giudice applica la presunzione di conformità e rigetta la domanda, poiché Tizio avrebbe dovuto denunciare le avarie apparenti al momento stesso della riconsegna.

Caso 2: Caio: avaria non apparente denunciata nel termine di tre giorni

Caio riceve un carico di macchinari con imballaggio esteriormente integro; nel giro di due giorni, durante il montaggio, scopre che i componenti interni sono stati danneggiati da urti durante il trasporto. Caio invia immediatamente al raccomandatario del vettore una riserva scritta dettagliata con documentazione fotografica, rispettando il termine di tre giorni dalla riconsegna e conservando così il proprio diritto al risarcimento.

Caso 3: Sempronio: constatazione in contraddittorio al momento della riconsegna

Sempronio, destinatario di un carico di vini pregiati, riscontra alla consegna che alcune casse risultano bagnate e le bottiglie potrebbero essere compromesse. Richiede e ottiene immediatamente un verbale di constatazione in contraddittorio firmato dal comandante della nave, documentando con precisione lo stato delle merci: questo atto cristallizza la prova del danno e rende impossibile al vettore eccepire la tardività della denuncia.

Domande frequenti

Entro quando bisogna denunciare i danni apparenti alle merci trasportate?

Le perdite e avarie apparenti devono essere contestate al momento stesso della riconsegna, mediante riserva scritta o constatazione in contraddittorio con il comandante o il raccomandatario del vettore.

E per i danni non apparenti, come le contaminazioni interne?

Per perdite e avarie non apparenti il termine è di tre giorni dalla riconsegna. Anche in questo caso la denuncia deve avvenire per iscritto o in contraddittorio.

Cosa succede se non si fa alcuna contestazione nei termini previsti?

Scatta la presunzione di conformità: le merci si presumono riconsegnate in buono stato secondo le indicazioni del documento di trasporto. Il destinatario dovrà poi superare questa presunzione in giudizio con prove specifiche.

La presunzione di conformità è assoluta o relativa?

È relativa (juris tantum): può essere vinta dal destinatario con qualsiasi prova che dimostri il danno preesistente alla riconsegna, ma l'onere probatorio è a suo carico e diventa più gravoso con il passare del tempo.

Chi è il raccomandatario del vettore?

Il raccomandatario marittimo è il soggetto che, nel porto di arrivo, rappresenta il vettore nelle operazioni di consegna delle merci e nelle formalità portuali. La contestazione a lui diretta equivale alla contestazione al vettore.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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