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Testo dell'articoloVigente
Art. 338 c.p. – Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (o ai suoi singoli componenti
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
) Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario , ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti , per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso .
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.
In sintesi
Indice dei contenuti
Punisce la violenza o minaccia diretta a impedire o turbare l'attività di organi politici, amministrativi o giudiziari, con reclusione fino a sette anni.
Ratio
L'art. 338 c.p. è una norma di livello costituzionale: tutela l'esercizio della sovranità popolare incanalato attraverso organi collegiali rappresentativi o decisionali dello Stato. Diversamente dall'art. 336 (che colpisce il singolo ufficiale e il suo dovere astratto), qui l'oggetto è l'organo collettivo e la sua capacità deliberativa. La violenza o minaccia diretta a «impedire» (blocco totale) o «turbare» (ostacolo parziale) rappresenta un'aggressione frontale alla democrazia: il ricorso alla forza per eludere i processi legali. La tutela si estende anche a enti privati concessionari di servizi pubblici, riconoscendo che la «pubblica» amministrazione può essere delegata.
La ratio è quella di garantire il «libero esercizio delle funzioni», che è presupposto di ogni Stato di diritto.
Analisi
Il primo comma sanziona con reclusione 1-7 anni chi usa «violenza o minaccia» contro «corpo politico, amministrativo o giudiziario» o «rappresentanza di esso» o «pubblica autorità costituita in collegio», al fine di «impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o turbarne comunque l'attività». Le parole-chiave: «corpo» (es. Parlamento, Consiglio della Magistratura), «rappresentanza» (delegazione, commissione), «pubblico autorità in collegio» (tribunale, giunta comunale). Non include organi monocratici. «Impedire» è blocco totale; «turbare» è ostacolamento non paralizzante. L'effetto può essere anche «temporaneo», un'occupazione che dura poche ore integra la fattispecie.
Il secondo comma estende la fattispecie a chi commette il fatto per «influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o pubblica necessità», es., compagnie aeree, ferrovie, aziende idriche. Elemento cardine: il fine di influire sulle deliberazioni, non di atti singoli. Non è costrizione di CEO, ma di un organo gestionale plurale.
Quando si applica
Fattispecie concrete: sciopero selvaggio che impedisca al Comune di riunirsi in seduta; occupazione di tribunale che paralizza l'attività giudiziaria; minacce rivolte a parlamentari per votazione su legge sensibile; pressione su Consiglio d'amministrazione di ferrovia con minacce di attentati per ottenere modifica tariffe; assemblea studentesca forzata che impedisca riunione organi accademici. Esempio limite: un gruppo che circonda il Comune impedendo accesso ai consiglieri il giorno di votazione sul bilancio. Elemento critico: non è sufficiente «disagio» al funzionamento; occorre violenza o minaccia qualificata e chiara intento di coercizione deliberativa.
Connessioni
Dialogua strettamente con artt. 336-337 (violenza contro persone), 339 (aggravanti per modalità, armi, travisamento, gruppismo), 340 (interruzione servizi pubblici), 283 (associazione mafiosa, se retroscena mafioso), 241-290 (direttive polizia giudiziaria). Collegato a normative su sedizioni, tumulti, rivolta (cap. III). Se il fatto ha connotati di terrorismo, applicazione d.l. 36/2019. Norma comparabile a delitti contro la Costituzione (art. 272 ss). Importante: non punisce il semplice dissenso politico o la critica; occorre violenza/minaccia come mezzo coercitivo.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 233/2018
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Ministero della Giustizia
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, capo di fazione sindacale in porto, promuove occupazione delle sedi del Consiglio della Comunità Portuale il giorno della riunione per le deliberazioni su cambio tariffario. Attiva 200 iscritti, alcuni armatisi di mazze di legno. Blockade accessi, Tizio minaccia pubblicamente: «Se votate l'aumento, domani non transita una nave». La riunione è rinviata di due settimane. Tizio risponde di art. 338 c.p., primo comma (1-7 anni), con aggravante di gruppo, secondo art. 339 (3-15 anni). Elemento: intento deliberato di «turbare» le deliberazioni mediante violenza e minaccia.
Caso 2: Caso 2
Caio, amministratore di società idrica privata, riceve lettera anonima di minaccia: «Se non accettate la richiesta del Comune su riduzione consumi industriali, dinamiteremo l'impianto». Caio avvisa il PM e i Carabinieri. I malfattori (Sempronio e banda) sono arrestati prima dell'attacco. Sempronio è imputato di tentativo di art. 338, secondo comma (pena 1-7 anni), poiché tentava d'influire sulla deliberazione dell'azienda idrica (ente gestore servizio pubblico necessità) mediante minaccia di violenza (attentato). Elemento: fine di coercitione deliberativa.
Domande frequenti
Occupare il Comune per protesta civile è sempre art. 338?
No. Se è occupazione pacifica, senza violenza o minaccia, è atto di disobbedienza civile (rilevanza amministrativa e disciplinare). Art. 338 scatta quando occupazione è accompagnata da violenza (atti di forza contro il personale) o minaccia credibile e qualificata diretta a impedire le deliberazioni.
Se minaccio verbalmente un sindaco perché voti una legge, è art. 338?
Dipende: se è minaccia vaga («Mi arrabbio»), non scatta. Se è minaccia seria, idonea a intimidire, diretta a «turbarne» l'attività deliberativa («Se non voti per il mio progetto ti bruciò la casa»), allora sì, ma occorre contesto di gruppo o gravità della minaccia. Semplice critica o dissenso no; minaccia coercitiva sì.
La 'turbativa' parziale dell'attività è differente dalla 'negazione'?
Sì. «Impedire» = blocco totale, sessione non avviene. «Turbare» = sessione avviene ma con ostacoli, non rappresenta pieno esercizio. Art. 338 copre entrambi. Nota: anche turbativa «temporanea» (un'ora di ritardo) può integrare il reato se frutto di violenza/minaccia.
Se un gruppo minaccia Consiglio d'amministrazione di una compagnia aerea privata, scatta art. 338?
Sì, se la compagnia aerea è «gestore di servizio pubblico» o «pubblica necessità». Per le compagnie trasporto passeggeri, questa qualificazione è accertata. Se è azienda puramente privata (es. negozio, banca), il reato è diverso. Art. 338, secondo comma, allarga la tutela agli organi di imprese concessionarie di servizi pubblici.
Che differenza c'è tra art. 338 e art. 340 (interruzione servizi)?
Art. 338 = violenza/minaccia diretta a impedire/turbare deliberazioni di organo collegiale. Art. 340 = interruzione/turbativa di servizio pubblico mediante qualunque mezzo (sciopero, blocco infrastrutture, ecc.) senza violenza. 338 è «più grave» perché presuppone forza coercitiva; 340 può avvenire anche pacificamente.
Fonti consultate: 2 fontei verificate