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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La carta di circolazione delle macchine agricole deve contenere: targa (se prevista), generalità del proprietario, numero di omologazione del tipo, numero di telaio e caratteristiche tecniche.
  • Il certificato di idoneità tecnica — quando previsto — riporta il numero di omologazione, il numero di telaio e le caratteristiche tecniche, senza le generalità del proprietario.
  • Le macchine agricole sono disciplinate dall'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
  • Il Ministro dei trasporti può stabilire ulteriori elementi da includere nei documenti e le modalità esecutive con proprio provvedimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 293 DPR 495/1992 — Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); b) generalità del proprietario; c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); d) numero del telaio del veicolo; e) caratteristiche tecniche del veicolo.

2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); b) numero del telaio del veicolo; c) caratteristiche tecniche del veicolo.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.

Commento

Le macchine agricole nel Codice della Strada: una categoria speciale

L'art. 293 del DPR 495/1992 si occupa dei documenti di circolazione delle macchine agricole, categoria di veicoli disciplinata dall'art. 57 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Le macchine agricole sono veicoli a motore destinati prevalentemente al lavoro agricolo — trattori, mietitrebbie, escavatori agricoli, rimorchi agricoli — che hanno caratteristiche tecniche, di circolazione e di immatricolazione profondamente diverse da quelle dei veicoli ordinari.

La specificità della categoria si riflette nei documenti di circolazione: mentre per un'autovettura esiste la carta di circolazione come documento unico che certifica sia l'identità del veicolo sia la sua idoneità alla circolazione, per le macchine agricole il sistema è più articolato e prevede due documenti distinti, con contenuti parzialmente diversi.

La carta di circolazione delle macchine agricole: il contenuto minimo

Il comma 1 dell'art. 293 elenca gli elementi fondamentali che la carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole deve obbligatoriamente contenere.

Il primo elemento è la targa di immatricolazione, ma con un'importante precisazione: «se prevista». Non tutte le macchine agricole sono soggette all'obbligo di immatricolazione e di targa: il Codice della Strada e le norme attuative distinguono tra macchine agricole che circolano su strada pubblica in modo significativo (e devono essere immatricolate) e quelle che operano prevalentemente in campo aperto o su fondi agricoli privati. Laddove la targa non sia prevista, la carta di circolazione sarà comunque rilasciata ma non riporterà questo dato.

Il secondo elemento è la generalità del proprietario: nome, cognome, codice fiscale e residenza o sede legale. Questo dato identifica il soggetto responsabile del veicolo ai fini delle obbligazioni civili, assicurative e amministrative.

Il terzo elemento è il numero di omologazione del tipo del veicolo, ma anche qui la norma precisa «se ricorre»: l'omologazione di tipo esiste quando la macchina è prodotta in serie ed è stata sottoposta a una procedura di approvazione del prototipo. Per macchine agricole costruite in modo artigianale o modificate individualmente, l'omologazione di tipo potrebbe non esistere.

Il quarto elemento è il numero del telaio, l'identificativo univoco di ogni singola macchina, inciso fisicamente sul telaio. È il dato che consente di identificare con certezza un veicolo, indipendentemente dalla targa.

Il quinto elemento sono le caratteristiche tecniche del veicolo: peso, potenza, tipo di trasmissione, dimensioni, capacità di traino, e tutte le altre specifiche tecniche rilevanti ai fini della circolazione e della sicurezza stradale.

Il certificato di idoneità tecnica: uno strumento diverso dalla carta di circolazione

Il comma 2 disciplina il certificato di idoneità tecnica, un documento distinto dalla carta di circolazione e previsto — come specifica la norma — «qualora previsto». Non è quindi un documento universale per tutte le macchine agricole: la sua necessità dipende dal tipo di macchina e dalle norme specifiche applicabili.

Il certificato di idoneità tecnica ha un contenuto più snello rispetto alla carta di circolazione: riporta il numero di omologazione del tipo (se ricorre), il numero del telaio e le caratteristiche tecniche, ma non le generalità del proprietario. È un documento che si concentra sull'aspetto tecnico del veicolo, non su quello proprietario.

La distinzione tra i due documenti ha una logica precisa: la carta di circolazione certifica sia l'identità tecnica del veicolo sia il diritto del proprietario a farlo circolare; il certificato di idoneità tecnica attesta esclusivamente che il veicolo è tecnicamente idoneo all'uso previsto. Nelle compravendite di macchine agricole usate, ad esempio, la distinzione rileva perché il certificato tecnico accompagna la macchina, mentre la carta di circolazione deve essere aggiornata con i dati del nuovo proprietario.

Il potere ministeriale di integrazione e le modalità esecutive

Il comma 3 attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire con proprio provvedimento: altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, e le modalità esecutive delle norme. Questa previsione è tecnicamente simile a quella dell'art. 241 e risponde alla stessa logica: la normativa tecnica sui veicoli è in continua evoluzione, e un elenco fisso di elementi documentali rischierebbe di diventare obsoleto o insufficiente.

Nel tempo, il Ministero ha esercitato questo potere per adeguare i documenti delle macchine agricole all'evoluzione normativa europea (in particolare per recepire i regolamenti UE sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali) e per aggiornare le specifiche tecniche richieste.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Tutte le macchine agricole devono avere la targa?

No. L'art. 293, comma 1, del Regolamento specifica che la carta di circolazione riporta la targa di immatricolazione solo «se prevista». Non tutte le macchine agricole sono soggette all'obbligo di immatricolazione: dipende dal tipo di macchina, dalla sua destinazione d'uso e dalla normativa specifica applicabile.

Qual è la differenza tra carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole?

La carta di circolazione identifica sia il veicolo sia il proprietario (generalità, targa, omologazione di tipo, telaio, caratteristiche tecniche). Il certificato di idoneità tecnica — previsto solo quando la normativa lo richiede — ha un contenuto più tecnico e non include le generalità del proprietario, certificando principalmente la conformità tecnica del veicolo.

Cosa si verifica quando si acquista una macchina agricola usata?

Occorre verificare che il numero del telaio inciso fisicamente sul veicolo corrisponda a quello indicato nella carta di circolazione. Dopo l'acquisto, la carta di circolazione deve essere aggiornata con le generalità del nuovo proprietario (voltura), mentre il certificato di idoneità tecnica — se presente — rimane invariato perché descrive le caratteristiche tecniche del veicolo, non il proprietario.

Il Ministero può aggiungere elementi obbligatori alla carta di circolazione delle macchine agricole?

Sì. Il comma 3 dell'art. 293 attribuisce al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire con proprio provvedimento altri elementi da includere nei documenti e le modalità esecutive delle norme, consentendo aggiornamenti in linea con l'evoluzione normativa tecnica, anche in attuazione dei regolamenti europei sull'omologazione dei trattori.

Un trattore agricolo costruito artigianalmente può avere la carta di circolazione?

Sì. La norma prevede che il numero di omologazione del tipo sia indicato solo «se ricorre». Per le macchine non prodotte in serie o costruite artigianalmente, il campo può essere assente. La carta di circolazione sarà comunque rilasciata, con gli altri elementi obbligatori presenti: in primo luogo il numero del telaio, che è l'identificativo univoco del veicolo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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