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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le cose sequestrate sono assicurate mediante sigilli ufficiali e sottoscrizioni dell'autorità e dell'ausiliario
  • Alternativamente, si utilizzano altri mezzi idonei a indicare il vincolo giudiziale a seconda della natura del bene
  • Per documenti che possono deteriorarsi si estrae copia e si custodia presso la cancelleria
  • Per cose deperibili il giudice ordina alienazione o distruzione secondo i casi
  • Fotografie e riproduzioni sono unite agli atti per conservare l'evidenza

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 c.p.p. – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.

3-bis. L’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 .

In sintesi

  • Le cose sequestrate sono assicurate mediante sigilli ufficiali e sottoscrizioni dell'autorità e dell'ausiliario
  • Alternativamente, si utilizzano altri mezzi idonei a indicare il vincolo giudiziale a seconda della natura del bene
  • Per documenti che possono deteriorarsi si estrae copia e si custodia presso la cancelleria
  • Per cose deperibili il giudice ordina alienazione o distruzione secondo i casi
  • Fotografie e riproduzioni sono unite agli atti per conservare l'evidenza

Le cose sequestrate sono assicurate con sigilli dell'ufficio e sottoscrizioni. Per beni deperibili si estraggono copie o fotografie e si ordina alienazione o distruzione.

Ratio

L'articolo 260 affronta il problema della sicurezza fisica dei beni sequestrati e della loro conservazione nel tempo. I sigilli sono simbolo del vincolo giudiziario e protezione contro manomissioni. Per beni deteriorabili, la legge riconosce che la custodia perpetua è tecnicamente impossibile o economicamente irragionevole: occorre preservare la prova mediante copia o riproduzione, e alienare o distruggere il bene originale.

Analisi

Il comma 1 prescrive l'apposizione di sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli fisici (animali vivi, alimenti, liquidi), si adottano mezzi idonei (deposito presso custode specializzato, fotografie, certificati). Il comma 2 consente l'estrazione di copia e fotografie per documenti e beni la cui natura consente deterioramento (registri, macchinari, perishables). Le riproduzioni si uniscono agli atti; gli originali rimangono custodiati. Il comma 3 autorizza l'alienazione (vendita) o distruzione per beni deteriorabili secondo la loro natura.

Quando si applica

Si applica a tutti i sequestri. Esempi: sigilli su cassette di sicurezza, su borse con documenti; fotografie di quadri, opere d'arte; estrazione di copie di libri contabili; alienazione di alimenti, merci deperibili; distruzione di sostanze stupefacenti.

Connessioni

Si coordina con gli artt. 259 (custodia), 261 (rimozione e riapposizione sigilli), 262-264 (restituzione), 83-852 (norme di attuazione). Rimanda anche alle regole sulla confisca (art. 240 c.p. e ss. c.p.p.).

Casi pratici

Caso 1: Caio è indagato per contraffazione

Si sequestrano stampi e matrici. Si appongono sigilli officiali sulla scatola contenente gli attrezzi. Si fotografano gli stampi ad alta risoluzione. I negativi digitali sono conservati in cancelleria; gli attrezzi rimangono sigillati in magazzino doganale fino alla sentenza.

Caso 2: Mevio coltiva cannabis illegalmente

Il giudice ordina il sequestro di 100 chili di prodotto secco. Non si apportano sigilli fisici (inutile, il bene è divisibile). Si fotografa il bene, si certificano peso e caratteristiche organolettiche, poi il giudice ordina la distruzione mediante incenerimento presso struttura autorizzata, conservando la relazione fotografica e la relazione di distruzione.

Domande frequenti

Come si assicura una cosa sequestrata?

Mediante sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli, si usano mezzi equivalenti (fotografie, certificati).

Per quali beni è necessario estrarre copie o fotografie?

Per documenti e beni che possono deteriorarsi o danneggiarsi nel tempo: registri, libri, opere d'arte, macchinari, apparecchi elettronici.

Che cosa accade con i beni deperibili (alimenti, merci)?

Il giudice, valutando il rischio di deterioramento, può ordinare l'alienazione (vendita) oppure la distruzione. Il ricavato della vendita è depositato in conto giudiziale.

Dove si conservano le fotografie e le copie?

Presso la cancelleria o segreteria, unite agli atti del procedimento. Diventano parte della documentazione processuale.

Si possono vendere i beni sequestrati deperibili durante il processo?

Sì. Il giudice può ordinare la vendita prima della sentenza se il bene è in pericolo di deterioramento. Il ricavato rimane depositato fino alla sentenza definitiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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