- Le cose sequestrate sono assicurate mediante sigilli ufficiali e sottoscrizioni dell'autorità e dell'ausiliario
- Alternativamente, si utilizzano altri mezzi idonei a indicare il vincolo giudiziale a seconda della natura del bene
- Per documenti che possono deteriorarsi si estrae copia e si custodia presso la cancelleria
- Per cose deperibili il giudice ordina alienazione o distruzione secondo i casi
- Fotografie e riproduzioni sono unite agli atti per conservare l'evidenza
Testo dell'articoloVigente
Art. 260 c.p.p. – Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell’ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell’autorità giudiziaria e dell’ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L’autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell’articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l’autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l’alienazione o la distruzione.
3-bis. L’autorità giudiziaria, anche su richiesta dell’organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l’autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 260 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 260 D.Lgs. 209/2005 — Ripartizione dell'attivo
- Art. 260 Codice Civile: Poteri dei genitori
- Articolo 260 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale
- Art. 260 c.p.: Introduzione clandestina in luoghi militari e pos
In sintesi
Le cose sequestrate sono assicurate con sigilli dell'ufficio e sottoscrizioni. Per beni deperibili si estraggono copie o fotografie e si ordina alienazione o distruzione.
Ratio
L'articolo 260 affronta il problema della sicurezza fisica dei beni sequestrati e della loro conservazione nel tempo. I sigilli sono simbolo del vincolo giudiziario e protezione contro manomissioni. Per beni deteriorabili, la legge riconosce che la custodia perpetua è tecnicamente impossibile o economicamente irragionevole: occorre preservare la prova mediante copia o riproduzione, e alienare o distruggere il bene originale.
Analisi
Il comma 1 prescrive l'apposizione di sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli fisici (animali vivi, alimenti, liquidi), si adottano mezzi idonei (deposito presso custode specializzato, fotografie, certificati). Il comma 2 consente l'estrazione di copia e fotografie per documenti e beni la cui natura consente deterioramento (registri, macchinari, perishables). Le riproduzioni si uniscono agli atti; gli originali rimangono custodiati. Il comma 3 autorizza l'alienazione (vendita) o distruzione per beni deteriorabili secondo la loro natura.
Quando si applica
Si applica a tutti i sequestri. Esempi: sigilli su cassette di sicurezza, su borse con documenti; fotografie di quadri, opere d'arte; estrazione di copie di libri contabili; alienazione di alimenti, merci deperibili; distruzione di sostanze stupefacenti.
Connessioni
Si coordina con gli artt. 259 (custodia), 261 (rimozione e riapposizione sigilli), 262-264 (restituzione), 83-852 (norme di attuazione). Rimanda anche alle regole sulla confisca (art. 240 c.p. e ss. c.p.p.).
Casi pratici
Caso 1: Caio è indagato per contraffazione
Si sequestrano stampi e matrici. Si appongono sigilli officiali sulla scatola contenente gli attrezzi. Si fotografano gli stampi ad alta risoluzione. I negativi digitali sono conservati in cancelleria; gli attrezzi rimangono sigillati in magazzino doganale fino alla sentenza.
Caso 2: Mevio coltiva cannabis illegalmente
Il giudice ordina il sequestro di 100 chili di prodotto secco. Non si apportano sigilli fisici (inutile, il bene è divisibile). Si fotografa il bene, si certificano peso e caratteristiche organolettiche, poi il giudice ordina la distruzione mediante incenerimento presso struttura autorizzata, conservando la relazione fotografica e la relazione di distruzione.
Domande frequenti
Come si assicura una cosa sequestrata?
Mediante sigilli recanti il timbro dell'ufficio giudiziale, sottoscritti dall'autorità e dall'ausiliario. Per beni che non ammettono sigilli, si usano mezzi equivalenti (fotografie, certificati).
Per quali beni è necessario estrarre copie o fotografie?
Per documenti e beni che possono deteriorarsi o danneggiarsi nel tempo: registri, libri, opere d'arte, macchinari, apparecchi elettronici.
Che cosa accade con i beni deperibili (alimenti, merci)?
Il giudice, valutando il rischio di deterioramento, può ordinare l'alienazione (vendita) oppure la distruzione. Il ricavato della vendita è depositato in conto giudiziale.
Dove si conservano le fotografie e le copie?
Presso la cancelleria o segreteria, unite agli atti del procedimento. Diventano parte della documentazione processuale.
Si possono vendere i beni sequestrati deperibili durante il processo?
Sì. Il giudice può ordinare la vendita prima della sentenza se il bene è in pericolo di deterioramento. Il ricavato rimane depositato fino alla sentenza definitiva.