Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 211 c.p.p. – Presupposti del confronto
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Presupposti del confronto
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 210 - Art. 210 c.p.p.: Esame di persona imputata in un procedimento co→Cod. proc. pen. art. 212 - Articolo 212 Codice di Procedura Penale: Modalità del confronto→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Articolo 209 Codice di Procedura Penale: Regole per l’esame→Art. 213 c.p.p.: Ricognizione di persone. Atti preliminari→Articolo 208 Codice di Procedura Penale: Richiesta dell’esame→Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione→Art. 207 c.p.p.: Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Te→Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose→Art. 206 c.p.p.: Assunzione della testimonianza di agenti diplom
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il confronto è ammesso esclusivamente tra persone già esaminate o interrogate quando vi è disaccordo su fatti e circostanze importanti.
Ratio
L'articolo 211 stabilisce i presupposti logici e procedurali del confronto. Questo istituto nasce dall'esigenza di chiarire contraddizioni tra dichiarazioni rese da soggetti diversi in precedenti esami. La norma limita il confronto solo ai casi di reale disaccordo, escludendo i confronti inutili e garantendo che il mezzo di prova sia utilizzato razionalmente e nel rispetto delle garanzie procedurali.
Analisi
Il comma unico pone tre condizioni cumulative: primo, il confronto è esclusivamente tra persone già esaminate (art. 194 ss. deposizioni, art. 208 ss. esame parti) o interrogate (art. 65 interrogatorio). Secondo, deve sussistere un disaccordo su fatti e circostanze importanti per la causa, non su dettagli secondari. Terzo, il disaccordo deve essere tale da meritare chiarimento attraverso il confronto immediato. La norma esclude quindi i confronti di ufficio su questioni già concordi o non rilevanti.
Quando si applica
Il confronto si utilizza quando un testimone afferma x e un altro afferma non-x (o y) sulla stessa circostanza materiale. Ad esempio: due testimoni descrivono diversamente l'ora di un evento, il colore di un'auto, la presenza di armi. Il giudice lo dispone per comprendere quale versione sia più credibile, attraverso l'immediato confronto verbale. Non si usa se le deposizioni sono already concordi o su aspetti minori.
Connessioni
Strettamente legato agli artt. 194 ss. (deposizioni), 208 ss. (esame parti), 65 c.p.p. (interrogatorio), 212 c.p.p. (modalità del confronto), 364 c.p.p. (investigazioni per reati e azioni), 392 c.p.p. (incidente probatorio). Il confronto è uno strumento particolarmente rilevante nei procedimenti per reati contro la persona dove la testimonianza gioca ruolo cruciale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio è testimone in un processo per aggressione
Afferma che l'aggressore aveva gli occhi blu. Caio, altro testimone, sostiene che l'aggressore aveva gli occhi neri e capelli lunghi. Il giudice ritiene il disaccordo importante e dispone il confronto tra Tizio e Caio affinché si chiariscano le descrizioni e il giudice possa valutare quale testimone sia più attendibile su questi dettagli cruciali.
Caso 2: Sempronio è imputato e interrogato nel dibattimento
Sostiene di trovarsi in un bar al momento del furto. Mevio, testimone oculare, afferma invece che il furto è avvenuto in orario e luogo in cui Sempronio dichiara di essere al bar. Non c'è disaccordo sui fatti materiali; c'è concordanza. Il giudice non dispone confronto perché manca il presupposto di disaccordo importante.
Domande frequenti
Il confronto può avvenire durante le indagini preliminari?
Il confronto è principalmente uno strumento dibattimentale. Nelle indagini si usa raramente, ma è possibile tramite incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) se urgente e non rimandabile al dibattimento.
Se le deposizioni sono concordi, il giudice può comunque disporre il confronto?
No, il presupposto è il disaccordo su fatti importanti. Se manca il disaccordo, il confronto non è ammesso e il giudice dispone della deposizione di uno dei soggetti.
Il confronto può avvenire tra imputato e testimone?
Sì, se entrambi sono stati precedentemente esaminati o interrogati e c'è disaccordo su circostanze importanti. L'imputato mantiene il suo diritto di non rispondere durante il confronto.
Quale soggetto decide di disporre il confronto?
Il giudice dispone il confronto, generalmente su richiesta di una parte. In alcuni casi può farlo di sua iniziativa se ritiene che il disaccordo sia importante per la decisione.
Qual è la differenza tra confronto e cariche inquisitorie?
Il confronto è uno strumento probatorio per chiarire disaccordi tra dichiarazioni già rese. Le cariche inquisitorie (come l'interrogatorio a sorpresa) sono strumenti investigativi generali di acquisizione di prove, diversi e distinti.