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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nullità per atto notificato in modo incompleto, fuori dai casi legittimi
  • Incertezza assoluta sull'autorità richiedente o sul destinatario
  • Mancanza di sottoscrizione nella relazione di notificazione
  • Violazione delle modalità di consegna o mancato avvertimento
  • Omessa affissione o comunicazione nei casi di irreperibilità

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 171 c.p.p. – Nullità delle notificazioni

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla:

a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l’avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l’affissione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte dall’articolo 157 comma 8;

g) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’articolo 157 comma 3;

h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

In sintesi

  • Nullità per atto notificato in modo incompleto, fuori dai casi legittimi
  • Incertezza assoluta sull'autorità richiedente o sul destinatario
  • Mancanza di sottoscrizione nella relazione di notificazione
  • Violazione delle modalità di consegna o mancato avvertimento
  • Omessa affissione o comunicazione nei casi di irreperibilità

La notificazione è nulla quando manca uno dei requisiti essenziali: atto incompleto, incertezza su autorità o destinatario, mancanza di sottoscrizione, violazione delle modalità di consegna.

Ratio

L'art. 171 c.p.p. codifica i vizi formali che impediscono il raggiungimento dello scopo della notificazione: garantire consapevolezza del procedimento al destinatario. La tassatività dei motivi di nullità (lett. a-h) protegge sia l'imputato da notificazioni difettose sia il procedimento da contestazioni pretestuose. La distinzione tra nullità assoluta e relativa consente al giudice di sanare vizi minori se il destinatario ha effettivamente ricevuto consapevolezza.

Le otto lettere coprono in progressione: completezza dell'atto, identificazione del soggetti, formalità della relazione, scelta del destinatario concreto, avvertimenti obbligatori, affissioni, sottoscrizione dell'originale, modalità decretali.

Analisi

Lett. a) nullità per atto incompleto, salvo che la legge consenta notificazione per estratto (es. sentenze lunghe). Lett. b) incertezza assoluta su autorità richiedente (quale giudice? quale PM?) o destinatario (nome ambiguo, più persone omonime senza distinzione). Lett. c) mancanza sottoscrizione della relazione di notificazione sulla copia. Lett. d) violazione delle persone idonee a ricevere: non consegnato al destinatario, non a suoi familiari idonei, non al domicilio dichiarato. Lett. e) mancato avvertimento nei casi di consegna al difensore. Lett. f) omissione dell'affissione prescritta per irreperibilità. Lett. g) mancanza di sottoscrizione sull'originale. Lett. h) violazione delle modalità decretali singolari imposte dal giudice per circostanze specifiche.

Quando si applica

In ogni momento del procedimento penale: indagini preliminari (notificazione di notizia di reato, decreti perquisizione), giudizio (citazioni, ordinanze, sentenze), impugnazioni. Applicabile anche se scoperta tardivamente, persino dopo sentenza irrevocabile per motivi di nullità della notificazione iniziale della notizia di reato.

Connessioni

Richiama gli artt. 157-170 c.p.p. (modalità notificazioni corrette), 168 c.p.p. (relazione di notificazione), 177 c.p.p. (sanatoria delle nullità se destinatario ha effettivamente ricevuto), 487 c.p.p. (sentenza contumaciale), 585 c.p.p. (impugnazione), 461 c.p.p. (opposizione a decreto di condanna).

Connessioni anche all'art. 5 Costituzione (diritto di difesa) e alla Convenzione europea dei diritti umani (diritto a processo equo).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è imputato di furto

L'ufficiale giudiziario si reca al domicilio dichiarato, trova la madre di Tizio e le consegna la citazione a giudizio, omettendo però di indicare nella relazione il nome, cognome e rapporto di parentela della madre con Tizio. Inoltre, il decreto di rinvio a giudizio risulta privo della firma del PM. La notificazione è nulla per due motivi: lett. d) (mancanza di precisazione su chi ha ricevuto) e lett. g) (mancanza di sottoscrizione dell'originale). Il giudice dovrà ordinare una nuova notificazione, salvo che Tizio risulti aver ricevuto effettiva consapevolezza tramite altre vie (voci, consultazione spontanea della cancelleria, consiglio del difensore).

Caso 2: Caio è imputato di violenza privata

Il PM intende notificargli una raccomandata internazionale di invito a eleggere domicilio (art. 169). L'ufficiale giudiziario tuttavia redige la relazione senza sottoscriverla. La notificazione è nulla per lett. c) (mancanza sottoscrizione della copia consegnata). Se inoltre la raccomandata non contiene indicazione del titolo del reato o della data della commissione, è nulla anche per lett. a) (incertezza su titolo del reato). Caio può fare opposizione in giudizio e chiedere annullamento della citazione per vizi della notificazione iniziale.

Domande frequenti

Quali sono i vizi che rendono nulla una notificazione?

Atto incompleto, incertezza su autorità o destinatario, mancanza di sottoscrizione della relazione, violazione delle modalità di consegna, mancato avvertimento, omessa affissione, mancanza di sottoscrizione dell'originale, violazione di modalità decretali speciali.

Se la notificazione è nulla, si annulla tutto il procedimento?

Non necessariamente. Se il destinatario ha ricevuto effettiva conoscenza dell'atto per altre vie (art. 177), il giudice può sanare il vizio. Altrimenti, si annulla la notificazione e il procedimento deve ricominciare da capo.

Manca la sottoscrizione della relazione: è nullità assoluta?

Sì, lett. c) sancisce nullità per mancanza sottoscrizione della copia notificata, vizio che non può essere sanato se il destinatario non ha ricevuto effettivamente l'atto.

Se consegno l'atto a una persona non idonea, è nulla?

Sì, lett. d) prevede nullità per violazione delle disposizioni circa la persona destinataria. Solo familiari idonei o il domicilio ufficiale sono legittime modalità.

Quando posso contestare la nullità della notificazione?

In qualsiasi momento del procedimento, anche tardivamente, fino alla sentenza irrevocabile. Si contesta tramite eccezione in giudizio o richiesta di annullamento della citazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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