Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1617 c.c. – Obblighi del locatore
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1616 - Articolo 1616 Codice Civile: Affitto senza determinazione di temp…→Cod. civ. art. 1618 - Articolo 1618 Codice Civile: Inadempimenti dell’affittuario→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1615 c.c.: Gestione e godimento della cosa produttiva→Articolo 1619 Codice Civile: Diritto di controllo→Articolo 1614 Codice Civile: Morte dell’inquilino→Articolo 1620 Codice Civile: Incremento della produttività della cosa→Art. 1613 c.c.: Facoltà di recesso degli impiegati pubblici→Articolo 1621 Codice Civile: Riparazioni→Articolo 1612 Codice Civile: Recesso convenzionale del locatore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'obbligo di consegna nell'affitto di fondo rustico
L'art. 1617 c.c. disciplina uno degli obblighi fondamentali del locatore nell'affitto di fondi rustici: consegnare la cosa - con tutti i suoi accessori e pertinenze - in uno stato che la renda idonea all'uso e alla produzione cui è destinata. La norma è la declinazione agraria dell'obbligo generale di consegna del locatore (art. 1575 c.c.), adattata alle specificità del fondo rustico.
Il contenuto dell'obbligo: cosa, accessori e pertinenze
L'obbligo di consegna comprende:
Il locatore deve quindi consegnare non solo il terreno, ma tutto l'apparato produttivo che rende il fondo capace di essere utilizzato per l'agricoltura o per la produzione prevista nel contratto.
Il parametro dell'idoneità all'uso e alla produzione
Lo stato del fondo deve essere idoneo all'«uso e alla produzione a cui è destinata». Questo parametro è specifico dell'affitto rustico: non basta che il fondo sia «abitabile» come per la locazione abitativa, ma deve essere produttivo. Un terreno agricolo che non può essere coltivato (per impraticabilità, infestazione di erbe, carenza d'acqua strutturale, ecc.) non soddisfa l'obbligo di consegna.
Responsabilità per consegna inadeguata
Se il locatore consegna il fondo in stato non idoneo, l'affittuario può:
Differenze rispetto alla locazione ordinaria
L'affitto di fondo rustico è un contratto con finalità produttive: l'affittuario usa il fondo per produrre (coltivazione, allevamento). L'art. 1617 c.c. riflette questa specificità imponendo uno standard più elevato rispetto alla semplice abitabilità: il fondo deve essere produttivo.
Domande frequenti
Il proprietario di un terreno agrario deve consegnarlo in stato coltivabile?
Sì. L'art. 1617 c.c. impone al locatore di un fondo rustico di consegnarlo con accessori e pertinenze in stato idoneo all'uso e alla produzione previsti. Un terreno improduttivo non soddisfa l'obbligo di consegna.
Cosa rientra nell'obbligo di consegna del locatore di un fondo rustico?
Il fondo, gli accessori (attrezzi, macchinari inclusi nel contratto) e le pertinenze (edifici rurali, pozzi, ricoveri). Tutto ciò che è destinato al servizio del fondo e alla produzione prevista.
L'affittuario che riceve un fondo non produttivo cosa può fare?
Può chiedere il risarcimento dei danni produttivi, la riduzione del canone, la risoluzione del contratto in caso grave o effettuare i lavori necessari a spese del locatore in caso d'urgenza.
Qual è la differenza tra l'obbligo di consegna nell'affitto agrario e nella locazione abitativa?
Nell'affitto agrario il fondo deve essere idoneo alla produzione, non solo all'abitazione. Lo standard è più alto: il fondo deve essere coltivabile e produttivo, non solo occupabile.
Le scorte agricole incluse nel contratto fanno parte dell'obbligo di consegna?
Sì, se incluse nel contratto come accessori o pertinenze del fondo. Il locatore deve consegnare anche le scorte nelle condizioni contrattuali. Scorte mancanti o deteriorate configurano inadempimento dell'obbligo di consegna.