In sintesi
- Obbligo dei direttori carcerari: i direttori degli stabilimenti carcerari e degli istituti per misure di sicurezza detentiva devono segnalare per iscritto al questore la prossima liberazione di ogni condannato, con un anticipo di quindici giorni.
- Inoltro al questore della provincia di destinazione: il questore che riceve la comunicazione deve informare, nei successivi tre giorni, il questore della provincia verso cui il liberando si dirige.
- Finalità preventiva: la norma consente all'autorità di pubblica sicurezza di predisporre per tempo le eventuali misure di sorveglianza o di prevenzione nei confronti del condannato in procinto di essere rimesso in libertà.
- Raccordo con la sorveglianza post-detentiva: il meccanismo si coordina con le misure di prevenzione del Codice Antimafia e con le misure di sicurezza personali previste dal codice penale (libertà vigilata, divieto di soggiorno).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 161 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 161 Cod. Amb. — Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche
- Art. 161 D.Lgs. 209/2005 — Coassicurazione comunitaria
- Art. 161 D.Lgs. 42/2004 — Danno a cose ritrovate
- Art. 161 Codice Civile: Riferimento generico a leggi o agli usi
- Articolo 161 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 161 Codice della Strada: Ingombro della carreggiata
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio della norma: la prevenzione nella fase di transizione carceraria
L'art. 161 T.U.L.P.S. risponde a una logica preventiva consolidata nel diritto di polizia italiano: la fase immediatamente successiva alla scarcerazione è statisticamente tra quelle a più elevato rischio di recidiva e di compromissione dell'ordine pubblico. Il condannato che torna in libertà, se non monitorato, può rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica, specie se la condanna riguardava reati gravi contro le persone o il patrimonio.
Il meccanismo del preavviso di quindici giorni consente al questore di non trovarsi impreparato di fronte alla scarcerazione: può raccogliere informazioni aggiornate sul soggetto, valutare se sussistano i presupposti per proporre l'applicazione della sorveglianza speciale o di altre misure di prevenzione, e allertare in anticipo il questore della provincia di destinazione.
I soggetti dell'obbligo
L'obbligo di segnalazione grava sui direttori degli stabilimenti carcerari (istituti penitenziari ordinari) e dei stabilimenti per misure di sicurezza detentiva (ospedali psichiatrici giudiziari, oggi trasformati nelle REMS — Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, ex art. 3-ter D.L. 211/2011). L'adempimento è formalmente esigibile come obbligo di ufficio, con conseguente responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, penale del direttore inadempiente.
Il questore che riceve la comunicazione è quello della provincia in cui è situato l'istituto di pena. Entro tre giorni deve informare il questore della provincia cui è diretto il liberando: si instaura così una catena di comunicazione tra questure che permette una continuità nella sorveglianza al di là dei confini provinciali.
Il termine di preavviso
Il termine di quindici giorni è un termine ordinatorio: la sua violazione non invalida la scarcerazione, ma può dare luogo a responsabilità del direttore dell'istituto. Nella prassi, per detenuti con profili di pericolosità elevata, la comunicazione avviene spesso con anticipo maggiore e attraverso canali informativi supplementari (es. comunicazioni della direzione distrettuale antimafia, relazioni del direttore dell'istituto al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria).
Il termine di tre giorni entro cui il questore deve informare il collega della provincia di destinazione è anch'esso ordinatorio, ma la sua osservanza è essenziale per consentire al questore destinatario di predisporre in tempo utile le misure necessarie.
Coordinamento con il sistema penitenziario e la sorveglianza
L'art. 161 TULPS si coordina con la normativa penitenziaria (L. 354/1975, Ordinamento penitenziario) e con il d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). In particolare, il questore della provincia di destinazione, ricevuta la comunicazione, può avviare il procedimento per la proposta al tribunale della sezione misure di prevenzione dell'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, della libertà vigilata o del divieto di soggiorno in certi Comuni o province.
Per i soggetti condannati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o pedofilia, la comunicazione ex art. 161 TULPS si sovrappone a obblighi informativi specifici previsti da normative settoriali, creando un sistema di monitoraggio pluristratificato che coinvolge le direzioni distrettuali antimafia, la DIA, la DDA e le questure locali.
Profili pratici
Dal punto di vista operativo, la comunicazione del direttore del carcere al questore è oggi quasi interamente telematizzata: il sistema informativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (SIAP-DAP) consente la generazione automatica di comunicazioni standardizzate, riducendo il rischio di omissioni. Le questure ricevono queste comunicazioni attraverso terminali collegati al sistema informativo del Ministero dell'interno (SDI — Sistema di Indagine), che integra le informazioni con i precedenti penali e di polizia già in loro possesso.
Casi pratici
Caso 1: Preavviso e avvio del procedimento per misura di prevenzione
Il direttore del carcere trasmette quindici giorni prima al questore la comunicazione di liberazione imminente di Tizio, condannato per estorsione aggravata. Il questore riceve la comunicazione, esamina il fascicolo di polizia di Tizio e constata che ha precedenti per reati violenti contro il patrimonio e segnalazioni di pericolosità sociale. Nei tre giorni successivi informa il questore della provincia di Roma, dove Tizio ha dichiarato di volersi trasferire. Il questore di Roma avvia il procedimento di proposta per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, così che il tribunale possa pronunciarsi prima o contestualmente alla scarcerazione.
Caso 2: Comunicazione tra questure per soggetto pericoloso
Il questore di Torino riceve la comunicazione relativa alla prossima scarcerazione di Sempronio, condannato per reati in materia di stupefacenti con pericolosità qualificata. Sempronio ha dichiarato di dirigersi a Palermo. Il questore di Torino, entro i tre giorni previsti dall'art. 161 TULPS, invia comunicazione formale al questore di Palermo con tutti i dati disponibili sul soggetto, incluse le segnalazioni di polizia e i precedenti. Il questore di Palermo dispone l'inserimento di Sempronio nei soggetti da tenere sotto osservazione e, ove ne ricorrano i presupposti, attiva le procedure per la sorveglianza speciale.
Caso 3: Soggetto in misura di sicurezza detentiva in REMS
Il direttore di una REMS (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) comunica per iscritto al questore, quindici giorni prima della scadenza della misura di sicurezza, che Caia, internata per il reato di lesioni gravissime, sarà presto dimessa. Il questore, ricevuta la comunicazione ex art. 161 TULPS, valuta la situazione di Caia in coordinamento con il magistrato di sorveglianza e con i servizi di salute mentale del territorio di destinazione, al fine di predisporre un piano integrato di sorveglianza e assistenza che prevenga recidive.
Domande frequenti
Chi ha l'obbligo di comunicare la prossima scarcerazione al questore?
I direttori degli stabilimenti carcerari (istituti penitenziari) e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva (oggi REMS), con un preavviso scritto di quindici giorni prima della data di liberazione.
Cosa succede se il direttore del carcere non comunica per tempo la scarcerazione?
L'omissione costituisce inadempimento di un obbligo di ufficio, con possibili conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, penali. La scarcerazione rimane valida: il termine è ordinatorio, non perentorio, e la sua violazione non incide sull'atto principale.
Entro quanto tempo il questore deve informare il collega della provincia di destinazione?
Entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione del direttore dell'istituto di pena. Questo termine garantisce che il questore della provincia verso cui il liberando si dirige abbia tempo sufficiente per predisporre le eventuali misure di sorveglianza.
Qual è il collegamento tra art. 161 TULPS e le misure di prevenzione?
La comunicazione di prossima scarcerazione consente al questore di avviare in tempo utile il procedimento di proposta per l'applicazione di misure di prevenzione (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno) previste dal d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che richiedono un procedimento giurisdizionale con tempi tecnici.
Come avviene in pratica la comunicazione tra il carcere e la questura?
Oggi in modo prevalentemente telematico attraverso il sistema informativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), integrato con il sistema SDI del Ministero dell'interno, che consente alle questure di ricevere e gestire le comunicazioni di scarcerazione in modo automatizzato e standardizzato.