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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 147/2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro una misura della Regione Siciliana a favore dei lavoratori stagionali del turismo e del commercio, dichiarando in parte inammissibile e in parte non fondato il ricorso.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana, con la legge di stabilita 2020-2022, aveva introdotto un tributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e del commercio che non raggiungono il numero minimo di giornate lavorative. Si trattava di un sostegno economico a categorie particolarmente fragili del mercato del lavoro stagionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, sollevando due ordini di problemi: da un lato il possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, dall’altro la possibile invasione di competenze riservate allo Stato. La questione tocca un punto ricorrente nei rapporti tra Stato e Regioni: fino a che punto una Regione puo introdurre proprie misure di sostegno economico senza scontrarsi con i vincoli europei sulla concorrenza e con il riparto costituzionale delle competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilita regionale 2020-2022). Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, invocava l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato, nonche l’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e non fondate le ulteriori questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione. Il ricorso del Governo e stato quindi complessivamente respinto e la misura regionale a favore dei lavoratori stagionali resta in vigore.

Il principio

La censura fondata sulla disciplina europea degli aiuti di Stato richiede un’argomentazione adeguata per essere esaminata nel merito; in mancanza e inammissibile. Il sostegno regionale ai lavoratori stagionali, inoltre, non invade di per se le competenze statali invocate.

Domande e risposte

Il bonus per i lavoratori stagionali resta valido?

Si. La Corte ha respinto il ricorso del Governo sia per inammissibilita sia per infondatezza, quindi la misura della Regione Siciliana non viene annullata.

Cosa sono gli aiuti di Stato?

Sono vantaggi economici concessi dagli enti pubblici a determinate imprese o settori, che il diritto europeo (artt. 107 e 108 TFUE) sottopone a controllo per non falsare la concorrenza. Il Governo riteneva che la misura siciliana potesse rientrarvi.

Perche una parte del ricorso e stata dichiarata inammissibile?

Perche la censura sugli aiuti di Stato non era stata argomentata in modo sufficiente. Quando la questione non e adeguatamente motivata, la Corte non puo esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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