Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 148/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della disciplina sugli avvertimenti che devono precedere l’interrogatorio della persona sottoposta a indagini, a tutela del diritto al silenzio.

Di cosa si tratta

Prima di interrogare una persona indagata, il codice di procedura penale impone una serie di avvertimenti: la persona deve sapere che puo non rispondere, che cio che dice puo essere usato contro di lei e che, in determinati casi, le sue dichiarazioni sul fatto altrui possono assumere valore di testimonianza. Questi avvisi sono il presidio concreto del diritto al silenzio e del diritto di difesa. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi sull’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, ritenendo che la disciplina degli avvertimenti non garantisse adeguatamente l’indagato rispetto agli standard imposti dalle fonti europee e internazionali sul giusto processo. In gioco c’era la solidita delle garanzie che accompagnano il momento piu delicato del procedimento penale, quello in cui l’indagato e chiamato a parlare e rischia, senza tutele adeguate, di contribuire alla propria incriminazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze con due ordinanze. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP).

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina degli avvertimenti prevista dall’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale e stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi sovranazionali sul giusto processo: la norma resta in vigore.

Il principio

Le garanzie degli avvertimenti che precedono l’interrogatorio dell’indagato assicurano in modo adeguato il diritto al silenzio e il diritto di difesa, in coerenza con i parametri costituzionali e con le fonti europee e internazionali sul giusto processo.

Domande e risposte

Cosa sono gli avvertimenti dell’art. 64?

Sono gli avvisi che devono essere dati alla persona indagata prima dell’interrogatorio: la facolta di non rispondere, il fatto che le dichiarazioni potranno essere utilizzate e le conseguenze delle dichiarazioni rese sul fatto di altri.

La Corte ha cambiato la disciplina?

No. Le questioni sono state dichiarate non fondate, quindi l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale resta cosi com’e.

Perche si richiamava la CEDU?

Perche l’art. 117, primo comma, della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali. Il giudice riteneva che la disciplina italiana non rispettasse l’art. 6 CEDU sul giusto processo, ma la Corte ha escluso il contrasto.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.