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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 146/2022 la Corte costituzionale ha ampliato l’accesso alla messa alla prova, riconoscendo all’imputato la facolta di chiederla anche quando in dibattimento gli vengono contestati nuovi reati connessi.

Di cosa si tratta

La sospensione del procedimento con messa alla prova e un percorso che consente all’imputato, per reati di minore gravita, di evitare la condanna svolgendo attivita di volontariato e riparazione: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. La domanda va presentata entro precisi momenti del processo. Puo pero accadere che, durante il dibattimento, il pubblico ministero contesti all’imputato nuovi reati connessi a quelli gia in giudizio. In questi casi l’imputato si trovava in una posizione penalizzante: per i nuovi reati contestati in udienza non poteva piu chiedere la messa alla prova, perche il momento utile per la richiesta era ormai passato. La questione tocca l’equita del processo e la parita di trattamento: chi si vede contestare un reato fin dall’inizio puo accedere all’istituto, mentre chi se lo vede contestare a dibattimento gia avviato no, pur trovandosi in una situazione analoga.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva all’imputato di chiedere la messa alla prova in seguito alla nuova contestazione, in dibattimento, di reati connessi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facolta dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli.

Il principio

Quando in dibattimento vengono contestati nuovi reati connessi, l’imputato deve poter chiedere la messa alla prova con riferimento a tutti i reati che gli sono contestati: negarlo viola l’eguaglianza e il diritto di difesa, perche dipende solo dal momento, casuale, in cui la contestazione interviene.

Domande e risposte

Che cos’e la messa alla prova?

E un percorso alternativo al processo per reati meno gravi: l’imputato svolge attivita riparative e di volontariato e, se la prova ha esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

L’imputato puo ora chiedere la messa alla prova anche per i reati connessi contestati per la prima volta in dibattimento, e non solo per quelli presenti fin dall’inizio del processo.

Perche la vecchia disciplina era discriminatoria?

Perche faceva dipendere l’accesso all’istituto dal momento, non controllabile dall’imputato, in cui il reato gli veniva contestato. Due imputati in situazioni analoghe avevano cosi possibilita diverse, in contrasto con l’art. 3.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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