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Con la sentenza n. 89 del 2007 la Corte costituzionale giudica le impugnazioni di dieci Regioni e due Province autonome contro l’art. 1, commi 23-26, della legge finanziaria 2006, che limitava gli acquisti di immobili da parte degli enti territoriali. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, e dichiara cessata la materia del contendere sui commi 24-26 (abrogati senza aver avuto attuazione), nonché estinto per rinuncia il giudizio della Valle d’Aosta.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva introdotto limiti agli acquisti di immobili da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Il comma 23 fissava un limite generale pari alla spesa media del triennio precedente. Il comma 24 prevedeva la riduzione dei trasferimenti statali agli enti territoriali in misura pari alla differenza tra gli acquisti effettuati nel 2006 e la media del quinquennio precedente. I commi 24-26 sono stati abrogati dalla legge finanziaria 2007 prima di trovare attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
Dieci Regioni e due Province autonome hanno impugnato l’art. 1, commi 23-26, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie disposizioni degli statuti speciali, deducendo la violazione dell’autonomia finanziaria e organizzativa degli enti territoriali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità del comma 23 nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali dall’ambito applicativo del limite agli acquisti immobiliari. Per i commi 24-26, abrogati dalla legge finanziaria 2007 senza aver mai trovato attuazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara estinto per rinuncia il giudizio della Regione Valle d’Aosta (che aveva rinunciato al ricorso con accettazione dello Stato).
Il principio
Il limite statale agli acquisti di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, se applicato alle Regioni e agli enti locali, deve escludere le amministrazioni e gli enti strumentali degli enti territoriali, che svolgono funzioni proprie degli enti stessi. L’omissione di tale esclusione lede l’autonomia organizzativa e finanziaria degli enti territoriali garantita dalla Costituzione.
Domande e risposte
Perché le Regioni impugnavano le norme sugli acquisti di immobili?
Perché le norme limitavano la loro capacità di acquistare immobili per le proprie funzioni, incidendo sull’autonomia organizzativa e finanziaria garantita dagli artt. 117-119 Cost. e dagli statuti speciali. La previsione di un tetto basato sulla spesa storica penalizzava in particolare gli enti che avevano avuto una spesa molto bassa negli anni precedenti.
Cosa significa “cessata materia del contendere” per i commi 24-26?
Significa che quei commi sono stati abrogati prima di trovare applicazione concreta, sicché non hanno prodotto e non possono più produrre effetti giuridici. In questo caso la Corte non dichiara l’incostituzionalità (che sarebbe priva di effetti pratici) ma si limita a prendere atto che la questione non ha più ragion d’essere.
Perché il comma 23 era incostituzionale nella parte in cui non escludeva gli enti strumentali?
Perché gli enti strumentali degli enti territoriali (agenzie, società in house, aziende speciali) svolgono funzioni proprie degli enti stessi e i loro acquisti di immobili sono funzionali all’esercizio di competenze regionali e locali. Assoggettarli ai limiti previsti per le amministrazioni statali ledeva l’autonomia organizzativa degli enti territoriali.
Norme collegate
- Art. 114 della Costituzione — Repubblica delle autonomie, parametro del giudizio
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di sussidiarietà
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, parametro del giudizio
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