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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cosa sono i fondi paritetici interprofessionali

Ogni datore di lavoro privato versa mensilmente all’INPS, per ciascun dipendente, un contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile. Si tratta del cosiddetto contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, previsto dall’articolo 25 della legge 29 maggio 1978, n. 845. Molti imprenditori pagano questa quota da anni senza sapere che può essere reindirizzata verso la formazione dei propri lavoratori, anziche restare nelle casse generali dell’INPS.

Lo strumento che rende possibile questo passaggio è disciplinato dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (la legge finanziaria per il 2001), successivamente integrato dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Questa norma ha istituito i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua: organismi costituiti su base nazionale dalle organizzazioni sindacali e datoriali di settore, autorizzati dal Ministero del Lavoro, con il compito di finanziare piani formativi rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti.

Il meccanismo, in sintesi, è questo: l’impresa che aderisce a un fondo autorizza l’INPS a destinare lo 0,30% (al netto dei costi di gestione dell’Istituto) non più alla gestione generale, ma direttamente al fondo scelto. L’azienda non paga nulla in più rispetto a quanto già versa per legge: cambia solo la destinazione di una somma dovuta comunque.

Il meccanismo dello 0,30%: nessun costo aggiuntivo

Un punto che genera spesso confusione va chiarito subito: l’adesione a un fondo interprofessionale non comporta alcun aggravio di costi per l’impresa. Le aziende che non aderiscono a nessun fondo continuano comunque a versare lo 0,30% all’INPS, che resta nella fiscalità generale e non torna in alcuna forma all’impresa. Le aziende che invece aderiscono destinano la stessa somma a un fondo che la utilizza per finanziare la formazione dei loro dipendenti, secondo le regole del fondo prescelto.

Sono soggetti alla contribuzione dello 0,30% i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato e i dirigenti. Dal 2013 l’obbligo di versamento è stato esteso anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo determinato, che quindi rientrano tra i destinatari potenziali della formazione finanziata. I dirigenti versano la propria quota separatamente e trovano generalmente riferimento in un fondo dedicato (ne parliamo più avanti).

Come si aderisce, passo dopo passo

L’adesione a un fondo interprofessionale è gratuita, volontaria è valida fino a revoca: non esiste una scadenza annuale da rinnovare, e non comporta la sottoscrizione di contratti con costi ricorrenti.

  1. Accesso. L’operazione si effettua tramite il Cassetto previdenziale aziende sul portale INPS (accesso con le credenziali dell’azienda o del consulente del lavoro delegato), nella sezione Dati complementari > Fondi Interprofessionali, oppure direttamente in fase di compilazione del flusso UniEmens da parte dell’ufficio paghe.
  2. Scelta del fondo e codice. Nella Denuncia Aziendale UniEmens, all’interno dell’elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, si indica il codice del fondo prescelto (ogni fondo ne ha uno proprio, ad esempio FPRO per Fondoprofessioni o FART per Fondartigianato) è il numero dei lavoratori soggetti all’obbligo contributivo.
  3. Decorrenza. L’adesione produce effetto a partire dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui viene effettuata la scelta. Da quel momento l’INPS gira la quota dello 0,30% al fondo indicato invece che trattenerla.
  4. Revoca o cambio fondo. Se l’impresa vuole cambiare fondo, deve comunicare la revoca inserendo nella Denuncia Aziendale il codice «REVO» e selezionare contestualmente il codice del nuovo fondo. Il cambio non ha costi e non richiede giustificazioni.
  5. Portabilità delle risorse. In caso di passaggio da un fondo all’altro, è possibile richiedere il trasferimento del 70% di quanto versato nel triennio precedente, a tre condizioni: l’impresa non deve rientrare, in ciascuno dei tre anni precedenti, nella definizione UE di micro o piccola impresa (soglia: meno di 50 dipendenti e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); i versamenti del triennio devono raggiungere almeno 3.000 euro al netto di eventuali finanziamenti già ottenuti; la richiesta va presentata con apposito modulo, firmato dal legale rappresentante, e inviata via PEC al fondo di provenienza, che ha 90 giorni di tempo per completare i controlli e trasferire l’importo.

Conto formazione e conto di sistema: due canali diversi

Una volta aderito, l’impresa non riceve subito «soldi in mano»: le risorse maturano su un conto e vanno utilizzate presentando un piano formativo. I fondi più strutturati distinguono in genere due canali, con logiche molto diverse. Prendendo Fondimpresa come riferimento (il fondo con la platea di iscritti più ampia), il funzionamento è il seguente:

Canale Come funziona
Conto Formazione Conto individuale della singola azienda, alimentato da una quota (per Fondimpresa il 70%) dello 0,30% versato. L’impresa lo gestisce autonomamente online, senza dover partecipare a bandi: presenta un piano formativo e utilizza le risorse accumulate. Le somme accreditate vanno però impiegate entro i due anni successivi a quello di accredito.
Conto di Sistema Conto collettivo e solidaristico, pensato in particolare per le piccole imprese che da sole non maturano risorse sufficienti. Vi confluiscono anche gli importi del Conto Formazione non utilizzati entro il termine dei due anni. Per accedervi non basta l’iniziativa individuale: bisogna partecipare agli avvisi (bandi) periodicamente pubblicati dal fondo, spesso in forma aggregata con altre aziende dello stesso settore o territorio.

La distinzione tra i due conti non è uguale in tutti i fondi: alcuni fondi di dimensioni minori lavorano prevalentemente per avvisi, senza un conto formazione individuale paragonabile. Prima di pianificare un percorso formativo è quindi indispensabile controllare il regolamento specifico del fondo scelto.

I principali fondi interprofessionali e il loro ambito

In Italia operano diversi fondi autorizzati dal Ministero del Lavoro, ciascuno con una vocazione settoriale o trasversale. Tra i più rilevanti per numero di imprese aderenti:

Ne esistono altri, spesso legati a specifici comparti o organizzazioni datoriali minori. La scelta del fondo giusto dipende dal settore di attività, dalla composizione dell’organico (in particolare la presenza di dirigenti) e dal tipo di formazione che l’impresa intende erogare.

Come verificare le risorse disponibili

Per sapere se l’azienda risulta già iscritta a un fondo, è sufficiente consultare il Cassetto previdenziale aziende sul portale INPS, nella sezione Dati complementari > Fondi Interprofessionali. Per conoscere l’ammontare effettivo delle risorse maturate (ad esempio il saldo del Conto Formazione) occorre invece registrarsi all’area riservata del fondo specifico: quasi tutti i fondi mettono a disposizione un portale online dove l’azienda, con le proprie credenziali, vede in tempo reale la quota accantonata e può presentare direttamente il piano formativo.

Errori comuni da evitare

Nella pratica quotidiana degli studi di consulenza del lavoro, gli errori più frequenti sono sempre gli stessi:

Formazione finanziata e aiuti di Stato

Quando la formazione viene finanziata tramite avvisi (i bandi pubblicati dai fondi per accedere al conto di sistema o a piani condivisi), il finanziamento si configura spesso come aiuto di Stato e deve rispettare le regole europee sulla concorrenza. In pratica i fondi concedono questi contributi o in regime «de minimis», che consente un aiuto complessivo fino a 300.000 euro per impresa unica nell’arco di tre anni (per l’approfondimento sul funzionamento del plafond si veda la nostra guida sugli aiuti de minimis), oppure in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, il cosiddetto GBER, che però non copre la formazione obbligatoria per legge (come la formazione sicurezza sul lavoro): quest’ultima, quando finanziata dal fondo, passa quindi tipicamente dal regime de minimis. Chi gestisce piani formativi tramite avvisi deve perciò verificare, caso per caso, sotto quale regime rientra il contributo e se residua plafond disponibile: per una panoramica sul GBER e sui suoi massimali si rimanda alla guida dedicata al Regolamento 651/2014.

Domande frequenti

Il dipendente paga qualcosa per essere formato con i fondi interprofessionali?

No. Il contributo dello 0,30% è interamente a carico del datore di lavoro e l’adesione al fondo non comporta costi ne per l’azienda ne per il lavoratore.

Vale anche per apprendisti e lavoratori a tempo determinato?

Si. Dal 2013 l’obbligo contributivo dello 0,30% è stato esteso anche agli apprendisti e ai lavoratori a tempo determinato, che quindi possono beneficiare della formazione finanziata al pari degli altri dipendenti.

E per i dirigenti?

Anche i dirigenti sono soggetti al versamento dello 0,30%, ma con un percorso dedicato: il fondo di riferimento per la loro formazione, nel comparto industriale, è Fondirigenti, promosso da Confindustria e Federmanager.

Cosa succede se cambio fondo interprofessionale?

Si può revocare l’adesione in qualsiasi momento e passare a un altro fondo tramite il flusso UniEmens (codice REVO), senza costi. Se l’impresa soddisfa i requisiti previsti (dimensione non micro/piccola e versamenti minimi nel triennio), può inoltre richiedere la portabilita del 70% delle risorse già maturate presso il fondo di provenienza.

Cosa succede se non uso le risorse del conto formazione in tempo?

Le somme non utilizzate entro il termine previsto dal regolamento del fondo (ad esempio due anni per il Conto Formazione di Fondimpresa) confluiscono nel conto di sistema collettivo. Da quel momento l’accesso non è più automatico ma condizionato alla partecipazione a un avviso pubblico del fondo.

In sintesi

Aderire a un fondo paritetico interprofessionale non richiede un investimento economico: l’impresa continua a versare all’INPS lo stesso 0,30% previsto dalla legge, ma sceglie di destinarlo alla formazione dei propri dipendenti anziché lasciarlo confluire nella fiscalità generale. Il vantaggio concreto dipende però da un uso attivo dello strumento: verificare periodicamente l’adesione tramite il Cassetto previdenziale, controllare le risorse maturate sul portale del fondo scelto e presentare un piano formativo prima che le somme accantonate raggiungano il termine di utilizzo previsto dal regolamento. Chi si limita ad aderire senza poi monitorare il conto formazione rischia di vedere le proprie risorse confluire nel conto di sistema collettivo, accessibile solo tramite avvisi competitivi e non più a semplice richiesta. Per un titolare di PMI, il primo passo utile resta quindi verificare lo stato di adesione attuale dell’azienda e, se necessario, confrontare i regolamenti dei fondi disponibili per il proprio settore prima di scegliere dove indirizzare la quota.

Le guide sui singoli fondi

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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