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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2765 c.c. – Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’art. 2764.

In sintesi

  • Nei contratti di mezzadria e di colonia, sia il concedente sia il mezzadro o colono dispongono di un privilegio per i crediti derivanti dal contratto.
  • Il privilegio cade sulla rispettiva parte dei frutti del fondo e sulle cose che servono a coltivarlo o a fornirlo.
  • La garanzia sui frutti permane fintanto che questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
  • Si applicano per rinvio le regole degli ultimi tre commi dell'art. 2764 c.c. in tema di estensione a terzi, asportazione e sequestro.
  • La norma tutela un rapporto agrario bilaterale dove entrambe le parti conferiscono attività e beni produttivi.
Indice dei contenuti

La specialità dei contratti agrari associativi

L'articolo 2765 del codice civile estende il regime privilegiato del locatore di immobili a una tipologia di contratti tipicamente agraria: la mezzadria e la colonia. Si tratta di rapporti associativi nei quali concedente e coltivatore mettono in comune fondo, lavoro e capitale per dividerne i frutti. La norma riconosce a entrambe le parti un privilegio speciale, segnando una differenza significativa rispetto alla locazione classica, dove la garanzia spetta solo al locatore. La scelta legislativa riflette la natura partecipativa di questi contratti, dove il rischio economico e' realmente condiviso e merita una tutela equilibrata su entrambi i fronti.

La reciprocita' del privilegio

Il dato più rilevante e' la natura bilaterale della tutela: il concedente ha privilegio sulla parte di frutti spettante al mezzadro o colono e sulle cose che questi conferisce alla coltivazione; specularmente il mezzadro o il colono ha privilegio sulla parte di frutti spettante al concedente. Questa simmetria riflette la natura associativa dei contratti agrari: entrambe le parti rischiano un apporto economicamente significativo e meritano un'analoga sicurezza in sede di riparto. Il principio di reciprocita' costituisce uno degli aspetti più originali della disciplina civilistica e rappresenta un modello applicato anche ad altre figure contrattuali a struttura associativa.

Oggetto del privilegio

Il privilegio cade su due masse: la rispettiva quota dei frutti del fondo e le cose destinate alla coltivazione o al rifornimento del fondo dato in mezzadria o colonia. Si pensi alle sementi, ai concimi, alle attrezzature agricole, alle scorte vive (bestiame) e morte (mangimi, foraggio). La presenza fisica di tali beni nel fondo o nelle sue pertinenze costituisce il presupposto operativo della garanzia. La nozione di pertinenza viene interpretata in senso ampio, includendo magazzini, depositi, ricoveri per animali e ogni altra struttura funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività agricola.

Persistenza temporale e dispersione

Il primo comma circoscrive il privilegio sui frutti alla loro permanenza nel fondo o nelle sue dipendenze. Una volta usciti dalla disponibilita' del compendio agricolo, la garanzia cessa, salva la possibilità di seguirli con il sequestro conservativo richiamato per relationem dall'art. 2764 c.c. Il rinvio agli ultimi tre commi di quell'articolo conferisce alle parti i medesimi strumenti di reazione contro le asportazioni indebite e regola i rapporti con i terzi. Il termine di trenta giorni dall'asportazione per i fondi rustici diventa così applicabile anche alle controversie tra concedente e mezzadro o colono.

L'attualita' della norma e i contratti residui

Va ricordato che la legge 203/1982 sui contratti agrari ha vietato la stipula di nuovi contratti di mezzadria e colonia, prevedendo la conversione automatica in affitto a coltivatore diretto. La disposizione conserva tuttavia rilievo per i pochi rapporti residui non convertiti e, soprattutto, per le numerose pendenze ereditarie o liquidatorie che riguardano contratti stipulati anteriormente. Inoltre la norma viene richiamata in dottrina come modello interpretativo per i privilegi connessi ad altri contratti agrari associativi, come la soccida e i contratti di compartecipazione. La sua collocazione sistematica resta un riferimento concettuale anche per gli operatori agricoli odierni.

Un esempio pratico

Tizio concede in colonia parziaria un fondo agricolo a Caio. Alla fine dell'annata Caio non versa a Tizio la quota di frutti pattuita e si appropria dell'intero raccolto. Tizio può invocare il privilegio sulla parte di frutti che spettava a Caio, ancora presente nei magazzini del fondo, e su tutte le scorte e attrezzature che Caio ha portato per la coltivazione. Specularmente, se fosse stato Tizio a ritardare la consegna della quota di Caio, quest'ultimo avrebbe potuto invocare il privilegio sulla parte di frutti di Tizio rimasta nel fondo. Questo doppio binario di tutela garantisce a entrambi i contraenti un'effettiva possibilità di soddisfacimento sui beni concretamente collegati alla produzione, senza dover fare affidamento esclusivo sulla solvibilita' generale della controparte.

Domande frequenti

Si possono ancora stipulare contratti di mezzadria o colonia oggi?

No, la legge 203/1982 ha vietato la costituzione di nuovi contratti di mezzadria e colonia, convertendo in affitto a coltivatore diretto quelli esistenti su richiesta del concessionario. La norma ha rilievo per situazioni residue e questioni successorie.

Quale e' la differenza rispetto al privilegio del locatore dell'art. 2764 c.c.?

La differenza centrale e' la reciprocita': nella mezzadria/colonia la garanzia spetta a entrambe le parti, perché entrambe apportano beni e rischiano economicamente, mentre nella locazione il privilegio e' solo del locatore.

Il privilegio del mezzadro cessa quando i frutti escono dal fondo?

Si', il primo comma e' chiaro: la garanzia sui frutti opera solo finché essi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze, salva la possibilità di sequestro conservativo se asportati senza consenso.

Quali sono le cose che servono a coltivare il fondo coperte dal privilegio?

Vi rientrano sementi, concimi, foraggi, attrezzi e macchinari agricoli, scorte vive (bestiame) e morte (mangimi), purche' destinate alla coltivazione o al rifornimento del fondo concesso.

Cosa succede se il concedente o il colono asporta i beni soggetti a privilegio?

Si applicano per rinvio gli ultimi tre commi dell'art. 2764 c.c.: la parte lesa può chiedere il sequestro conservativo entro trenta giorni dall'asportazione per conservare la garanzia.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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