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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che imponevano il requisito del celibato, del nubilato o della vedovanza per accedere ai concorsi di reclutamento nella Guardia di Finanza e nelle Forze armate. Tale limitazione al diritto di contrarre matrimonio è priva di ragionevole giustificazione e viola i diritti fondamentali della persona.

Di cosa si tratta

Un’aspirante al concorso per il reclutamento di duecento allievi nella Guardia di finanza si era vista respingere la domanda perché coniugata, in quanto il bando richiedeva lo stato di celibato, nubilato o vedovanza. Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedevano tale requisito, sia per la Guardia di finanza sia per le Forze armate in generale.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (ordinamento della Guardia di finanza), nella parte in cui richiedeva il celibato o la vedovanza per il reclutamento; art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24 (personale militare femminile), nella parte in cui richiedeva il celibato o il nubilato o la vedovanza per partecipare ai concorsi nelle accademie e scuole di formazione militare. La Corte ha esteso la pronuncia anche ad altre disposizioni analoghe. Parametri: artt. 2, 3, 29, 31, 35, 51 e altri della Costituzione. Rimettente: TAR del Lazio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, nella parte in cui richiedevano lo stato di celibe, nubile o vedovo per accedere ai concorsi di reclutamento nella Guardia di finanza e nelle Forze armate. La sentenza n. 332 del 2000 aveva già dichiarato illegittimo il requisito dell’essere “senza prole” nelle stesse norme per ragioni analoghe. La limitazione al diritto di contrarre matrimonio non è giustificata da esigenze di addestramento militare: la continuità nella frequenza dei corsi può essere garantita con altri strumenti.

Il principio

Il requisito dello stato civile di celibe, nubile o vedovo come condizione per l’accesso ai concorsi militari costituisce una compressione dei diritti fondamentali della persona — incluso il diritto di contrarre matrimonio e di formare una famiglia — priva di ragionevole giustificazione in riferimento alle esigenze della formazione militare, e pertanto incostituzionale.

Domande e risposte

Una persona sposata può partecipare ai concorsi di reclutamento nella Guardia di Finanza o nell’Esercito?

Sì, dopo questa sentenza. La Corte ha eliminato il requisito del celibato o nubilato, rendendo illegittime le esclusioni basate sullo stato civile di persona coniugata.

Perché il requisito del celibato era ritenuto necessario in passato?

Si riteneva che assicurasse la totale dedizione del militare in formazione al corpo di appartenenza. La Corte ha ritenuto questa giustificazione insufficiente a comprimere un diritto fondamentale come quello di contrarre matrimonio, per ragioni simili a quelle già espresse nella sentenza n. 332 del 2000 sul requisito dell’assenza di prole.

La pronuncia riguarda solo la Guardia di Finanza o anche le altre Forze armate?

Entrambe. La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità a tutte le disposizioni che incorporano lo stesso requisito, ivi comprese quelle relative all’Arma dei Carabinieri, al reclutamento negli appuntati e finanzieri e agli ispettori della GdF.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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