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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma della riforma pensionistica 1995 che limita la cumulabilità della pensione di reversibilità con i redditi del coniuge superstite, anche quando il pensionato fosse andato in pensione prima dell’entrata in vigore della legge. Il diritto alla reversibilità sorge solo al momento del decesso e non è un diritto quesito del coniuge superstite.
Di cosa si tratta
Il coniuge superstite di un dipendente pubblico in pensione prima del 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995) si era visto ridurre la pensione di reversibilità al 60% perché il proprio reddito era superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS. Il giudice rimettente (Corte dei conti per l’Umbria) riteneva che la norma violasse i diritti quesiti del superstite e il principio di eguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui limita la cumulabilità del trattamento di reversibilità con i redditi del superstite anche quando il pensionato fosse già in pensione prima dell’entrata in vigore della legge. Parametri: artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione. Rimettente: Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la prima questione. Il diritto alla pensione di reversibilità sorge solo al momento del decesso del pensionato diretto, non al momento della liquidazione della pensione diretta. Non si tratta quindi di un diritto già entrato nella sfera giuridica del coniuge, e la norma non viola diritti quesiti. Il contenimento della spesa pensionistica è una finalità legittima del legislatore. La seconda questione, relativa all’interpretazione ministeriale sulla rilevanza dei soli redditi IRPEF, è stata dichiarata manifestamente inammissibile in quanto sollevata solo ipotetica circa una possibile interpretazione della norma.
Il principio
Il diritto alla pensione di reversibilità non preesiste al decesso del pensionato diretto e non può essere considerato un diritto quesito del coniuge maturato durante la vita del pensionato. La norma che introduce limiti alla cumulabilità di tale trattamento con i redditi del superstite si applica anche ai rapporti in corso, senza che ciò integri una violazione dei principi di eguaglianza o tutela dei diritti fondamentali.
Domande e risposte
La pensione di reversibilità viene ridotta se il coniuge superstite ha redditi propri elevati?
Sì, in base all’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995. La pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi del beneficiario solo nei limiti del 75%, 60% o 50% della misura ordinaria, a seconda che i redditi superino rispettivamente 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo INPS.
La regola si applica anche se il pensionato è andato in pensione prima del 1995?
Sì, secondo la Corte. La norma si applica poiché il diritto alla reversibilità nasce al momento del decesso, non alla data di liquidazione della pensione diretta. Non importa quando è maturata la pensione del defunto, ma quando il coniuge ha acquistato il diritto alla reversibilità.
Ci sono redditi che non vengono conteggiati ai fini del cumulo?
La seconda questione riguardava proprio questo: se rilevino solo i redditi soggetti a IRPEF. La Corte ha dichiarato questa questione manifestamente inammissibile perché era stata posta in via ipotetica (“ove la norma venga interpretata come dice il Ministero”), senza che il rimettente avesse stabilito quale fosse l’interpretazione corretta.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale e tutela dei lavoratori
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
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