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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 319, comma 1, del codice di procedura civile relativo al procedimento davanti al giudice di pace. La norma, che consente alle parti di costituirsi all’udienza, non viola il contraddittorio né il principio di eguaglianza: il giudice di pace può rinviare la causa per consentire all’attore di difendersi dalla domanda riconvenzionale proposta in udienza.
Di cosa si tratta
In un procedimento per risarcimento danni da incidente stradale davanti al Giudice di pace di Locri, il convenuto si era costituito all’udienza proponendo domanda riconvenzionale e chiedendo la chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell’attore. Il giudice di pace, ritenendo che l’attore non avesse avuto tempo sufficiente per difendersi, ha sollevato questione di costituzionalità sull’art. 319, primo comma, c.p.c. nella parte in cui consente alle parti di costituirsi il giorno dell’udienza senza garantire un termine all’attore già costituito per replicare.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all’art. 166, primo comma, nella parte in cui consente al convenuto di costituirsi all’udienza e proporre domanda riconvenzionale senza che l’attore abbia un termine ad hoc per difendersi. Parametri: artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Locri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, avendo accertato che esiste un’interpretazione della normativa compatibile con la Costituzione. L’art. 320, quarto comma, c.p.c. consente al giudice di pace di fissare una nuova udienza “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Tale strumento — utilizzabile anche quando siano proposte domande nuove che impongano un termine per difendersi — consente di salvaguardare il diritto di difesa dell’attore e il principio del contraddittorio. Ove esista un’interpretazione conforme alla Costituzione, la questione è non fondata.
Il principio
Nel procedimento davanti al giudice di pace, la possibilità per il convenuto di costituirsi all’udienza e proporre domanda riconvenzionale non viola il diritto di difesa dell’attore, perché il giudice può esercitare il potere di differire la trattazione a una nuova udienza. Ove esista un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione, la questione di legittimità è non fondata.
Domande e risposte
Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale alla prima udienza davanti al giudice di pace, l’attore deve rispondere subito?
No, necessariamente. Il giudice di pace ha il potere — e in certi casi il dovere — di rinviare la causa a una nuova udienza per consentire all’attore di replica e difendersi adeguatamente dalla domanda nuova.
Il procedimento davanti al giudice di pace garantisce il rispetto del contraddittorio?
Sì, anche se con forme semplificate rispetto al tribunale. Il sistema prevede strumenti idonei a garantire che ciascuna parte possa replicare alle iniziative processuali dell’avversaria.
Qual è la differenza tra il processo davanti al giudice di pace e quello davanti al tribunale per quanto riguarda la domanda riconvenzionale?
Davanti al tribunale la domanda riconvenzionale deve essere proposta nella comparsa di risposta, rispettando termini precisi. Davanti al giudice di pace può essere proposta anche verbalmente all’udienza, ma ciò non compromette il diritto di difesa dell’attore grazie alla possibilità di rinvio.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle parti
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