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La Corte costituzionale ha annullato le delibere della Camera dei deputati che avevano dichiarato insindacabili le opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi in trasmissioni televisive nei confronti del sostituto procuratore Lorenzo Matassa, ritenendo insussistente il necessario collegamento funzionale con l’attività parlamentare.
Di cosa si tratta
Nel 1995 l’on. Vittorio Sgarbi aveva pronunciato in più trasmissioni televisive (“Sgarbi quotidiani” su Canale 5) e tramite comunicato ANSA frasi fortemente critiche nei confronti del sostituto procuratore Lorenzo Matassa, accusato di inerzia nei confronti della mafia e di accanimento contro il sovrintendente ai beni culturali Giuseppe Voza. La Camera aveva deliberato che tali dichiarazioni costituivano esercizio delle funzioni parlamentari coperto dall’insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Sia il Tribunale di Caltanissetta (in sede penale) che la Corte d’appello di Roma (in sede civile) avevano contestato tale delibera con ricorso per conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Tipo di procedimento: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Atto impugnato: delibere della Camera dei deputati del 17 e 16 novembre 1999 che dichiaravano insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse dall’on. Sgarbi. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni). Ricorrenti: Tribunale di Caltanissetta, II e I sezione penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità per quelle dichiarazioni e ha annullato entrambe le delibere. Le dichiarazioni dell’on. Sgarbi — rese nel corso di trasmissioni televisive in qualità di conduttore retribuito, non nell’ambito di attività parlamentare — non presentavano il necessario nesso funzionale con opinioni espresse in sede parlamentare. Non è sufficiente che il parlamentare si sia occupato della stessa vicenda in Commissione; occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto tra le espressioni extraparlamentari e quelle rese in sede istituzionale.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, della Costituzione copre le opinioni espresse dai parlamentari al di fuori della sede istituzionale solo se vi è un nesso funzionale con l’attività parlamentare, cioè una sostanziale corrispondenza di contenuto con opinioni già espresse in quella sede. L’aver svolto, come parlamentare, attività genericamente inerente alla stessa materia non è sufficiente a estendere la garanzia.
Domande e risposte
Un parlamentare che critica un magistrato in televisione gode dell’insindacabilità parlamentare?
Non automaticamente. L’insindacabilità si estende alle dichiarazioni extraparlamentari solo se c’è una sostanziale corrispondenza con opinioni già espresse in sede parlamentare nell’esercizio delle funzioni. Se le dichiarazioni sono rese solo in sede televisiva senza tale collegamento, non sono coperte dalla garanzia.
La Camera può decidere autonomamente se una dichiarazione è coperta dall’insindacabilità?
Sì, ma non in modo insindacabile. Se il parlamentare propone conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale verifica che la delibera parlamentare non sia arbitraria e che sussistano i presupposti costituzionali dell’insindacabilità.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera di insindacabilità?
I procedimenti penali e civili a carico dell’on. Sgarbi per le dichiarazioni nei confronti del dott. Matassa possono riprendere il loro corso davanti all’autorità giudiziaria, senza che la delibera della Camera possa bloccarli.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.