Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Toscana sull’art. 35 della legge 253/1950 (locazioni di immobili urbani), nella parte in cui attribuisce al Comune il potere di autorizzare gli sfratti dai locali adibiti a farmacia senza limiti temporali. L’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna motivazione specifica sulle ragioni delle asserite violazioni costituzionali.
Di cosa si tratta
La legge 253/1950 sulle locazioni urbane prevedeva che lo sfratto dai locali adibiti a farmacia richiedesse l’autorizzazione del Comune. Questo significa che il locatore, anche dopo la scadenza del contratto e l’emissione dell’ordinanza di rilascio, non poteva eseguire lo sfratto senza il benestare del Comune, che poteva negarla senza limiti di tempo. Il proprietario dell’immobile ricorreva al TAR Toscana, che sollevava la questione di costituzionalità invocando gli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale al provvedimento comunale negativo né un indennizzo per il locatore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione indicava i parametri costituzionali ma ometteva completamente di motivare le ragioni per cui ciascuno di essi si riteneva violato, come invece prescrive l’art. 23, primo comma, della legge 87/1953. La mancanza di motivazione specifica è vizio autonomamente sufficiente a determinare l’inammissibilità.
Il principio
Non è sufficiente indicare i parametri costituzionali che si ritengono violati: l’ordinanza di rimessione deve esporre le ragioni specifiche per cui ciascuna norma parametro risulta violata dalla disposizione censurata. L’omissione di tale motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dalla plausibilità in astratto delle censure.
Domande e risposte
Perché la legge del 1950 richiedeva l’autorizzazione comunale per gli sfratti dalle farmacie?
Si trattava di una misura di protezione del servizio farmaceutico, ritenuto di interesse pubblico: lo sfratto improvviso dal locale poteva interrompere l’erogazione del servizio ai cittadini. Il Comune doveva quindi valutare l’opportunità dello sfratto prima di consentirne l’esecuzione.
Quali diritti del locatore erano compressi da questa norma?
Il locatore non poteva rientrare in possesso del proprio immobile anche dopo la scadenza del contratto e l’emissione dell’ordinanza di rilascio, se il Comune negava l’autorizzazione senza limiti di tempo e senza prevedere un indennizzo. Ciò poteva comprimere il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Quali requisiti deve avere un’ordinanza di rimessione per essere ammissibile?
Deve indicare: il giudizio in corso e la sua rilevanza; la disposizione censurata; i parametri costituzionali; le ragioni per cui i parametri si ritengono violati. La mancanza anche di uno solo di questi elementi può determinare l’inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
- Art. 42 della Costituzione — diritto di proprietà e limiti legali
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giurisdizione
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