Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Giudice di pace di Foligno, che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale umbra n. 24/1999 sulle vendite promozionali. La restituzione è conseguita all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione, modificando radicalmente il parametro dell’art. 117 Cost. invocato nel giudizio.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Foligno, nell’ambito di un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogata a un commerciante per la gestione di vendite promozionali, aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Umbria n. 24/1999 (in materia di commercio). Secondo il rimettente, la Regione avrebbe disciplinato le vendite promozionali pur non avendo tale competenza: il d.lgs. n. 114/1998 delegava alle Regioni la regolazione delle sole vendite di liquidazione e di fine stagione, non di quelle promozionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 della legge regionale Umbria n. 24/1999, in riferimento agli artt. 41 e 117 (vecchio testo) della Costituzione, ritenendo che la Regione avesse disciplinato una materia (le vendite promozionali) riservata alla competenza statale.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché successivamente alla proposizione della questione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha integralmente riscritto l’art. 117 Cost. Il giudice a quo deve pertanto rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro costituzionale.
Il principio
Quando sopravviene, nel corso del giudizio di legittimità costituzionale, una riforma costituzionale che modifica il parametro invocato, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione debba essere riformulata o risulti superata alla luce del nuovo assetto normativo.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V del 2001?
La legge cost. n. 3/2001 ha riscritto l’art. 117 Cost., modificando profondamente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare, è venuta meno la distinzione tra materie regionali «primarie» e «concorrenti» del vecchio Titolo V, ed è stato introdotto un elenco di materie di competenza esclusiva statale, di materie di legislazione concorrente e una clausola residuale in favore delle Regioni.
Le vendite promozionali rientrano ora nella competenza regionale?
Il commercio non è elencato né tra le materie di competenza esclusiva statale né tra quelle di legislazione concorrente nel nuovo art. 117 Cost., pertanto dopo la riforma del 2001 la disciplina del commercio, incluse le vendite promozionali, rientra nella competenza residuale delle Regioni.
Cosa fa il giudice a quo dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente rivaluta se la questione di legittimità sia ancora rilevante e non manifestamente infondata alla luce del nuovo quadro normativo. Può sollevare una nuova questione con parametri aggiornati, oppure decidere che la questione è venuta meno e definire il giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata, parametro invocato nel giudizio
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni, parametro modificato dalla riforma del 2001
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.