Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila sugli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 184/1983 (come modificata dalla legge 476/1998), nella parte in cui non prevedono per l’adozione internazionale l’affido preadottivo di un anno. La Corte ha ritenuto che la differenza di disciplina tra adozione nazionale e internazionale non fosse irragionevole.
Di cosa si tratta
Per l’adozione nazionale italiana è previsto un periodo di affido preadottivo di almeno un anno, durante il quale il minore vive con i futuri genitori adottivi sotto la vigilanza del Tribunale. Per l’adozione internazionale (legge 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aia del 1993), invece, non era previsto un analogo periodo obbligatorio di affido preadottivo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila sollevava venti ordinanze identiche sostenendo che questa disparità violasse l’art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con venti ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, nella parte in cui non prevedono per l’adozione internazionale l’affido preadottivo della durata di un anno, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Le due fattispecie — adozione nazionale e adozione internazionale — non sono omogenee: nell’adozione internazionale il minore ha già trascorso un periodo all’estero con i futuri genitori adottivi sotto il controllo dell’autorità straniera competente, e l’adozione si compie nel Paese d’origine del minore. Non è pertanto irragionevole che il legislatore abbia disciplinato diversamente le due tipologie.
Il principio
Le differenze di disciplina tra adozione nazionale e adozione internazionale non violano il principio di uguaglianza poiché le due fattispecie presentano caratteristiche strutturalmente diverse: nell’adozione internazionale esiste già un periodo di convivenza del minore con i futuri genitori all’estero, sotto la supervisione dell’autorità straniera competente, che assolve a una funzione analoga a quella dell’affido preadottivo nazionale.
Domande e risposte
Cos’è l’affido preadottivo?
È il periodo — di almeno un anno nell’adozione nazionale — durante il quale il minore viene inserito nella famiglia dei futuri genitori adottivi prima che il tribunale pronunci la sentenza di adozione definitiva, consentendo di verificare l’adattamento del minore al nuovo nucleo familiare.
Cosa prevede la Convenzione dell’Aia del 1993 sull’adozione internazionale?
La Convenzione disciplina la cooperazione tra gli Stati in materia di adozione internazionale, prevedendo che l’adozione sia pronunciata nello Stato d’origine del minore previa valutazione da parte dell’autorità competente di entrambi i Paesi. Il minore viene poi collocato nella famiglia adottiva nel Paese d’accoglienza.
Come viene riconosciuta in Italia un’adozione pronunciata all’estero?
Ai sensi dell’art. 35 della legge 184/1983, il Tribunale per i minorenni competente dichiara efficace in Italia la sentenza straniera di adozione, verificando che essa rispetti i requisiti previsti dalla Convenzione e dall’ordinamento italiano.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro del giudizio
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