Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 65 del TUEL (incompatibilità tra carica di consigliere regionale e di assessore comunale) e manifestamente infondata quella relativa all’art. 4 della legge n. 154/1981. Il Tribunale di Roma aveva dubitato della legittimità di entrambe le norme in riferimento agli artt. 5, 76, 122 e 123 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio promosso dal primo degli eletti non risultato consigliere per ottenere la decadenza per incompatibilità di un consigliere della Regione Lazio — che era stato successivamente nominato assessore del Comune di Roma — il Tribunale di Roma ha dubitato della legittimità costituzionale delle norme che disciplinano tale incompatibilità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 65 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) — ritenuto invasivo dell’autonomia regionale in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali — e dell’art. 4 della legge n. 154/1981 sulle stesse incompatibilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato: (a) la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 65 TUEL, perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio in corso; (b) la manifesta infondatezza della questione sull’art. 4 della legge n. 154/1981, che non viola i parametri costituzionali invocati.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere adeguatamente motivate quanto alla loro rilevanza nel giudizio principale; la mancanza o insufficienza di tale motivazione determina l’inammissibilità manifesta. L’art. 4 della legge n. 154/1981 sull’incompatibilità tra cariche regionali e cariche negli enti locali è compatibile con i parametri costituzionali invocati.

Domande e risposte

Un consigliere regionale può essere anche assessore comunale?

No. Le norme sulle incompatibilità (sia il TUEL sia la legge n. 154/1981) prevedono l’incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di assessore di un Comune compreso nel territorio della stessa Regione. La sopravvenienza di tale incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

Cosa si intende per «manifesta inammissibilità»?

La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte Costituzionale dichiara in forma semplificata (senza udienza pubblica) che una questione non può essere esaminata per ragioni processuali, ad esempio per difetto di rilevanza, difetto di motivazione o erronea prospettazione del thema decidendum.

Perché il TUEL è stato ritenuto inammissibile invece che infondato?

Il rimettente non aveva adeguatamente spiegato perché l’art. 65 TUEL fosse rilevante nel giudizio in corso: non era chiaro se quella norma si applicasse ai consiglieri regionali o solo a quelli degli enti locali. L’incertezza sulla rilevanza ha reso la questione inammissibile senza entrare nel merito.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.