Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Calabria sull’art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale calabrese n. 10/1997 (risorse idriche), in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 Cost. La norma regionale era stata nel frattempo modificata e il rimettente non aveva rivalutato la rilevanza della questione alla luce delle sopravvenienze.
Di cosa si tratta
La legge regionale calabrese del 1997 sulla gestione delle risorse idriche conteneva disposizioni che il TAR Calabria riteneva applicabili anche agli impianti di telecomunicazioni (come un palo con antenna di Telecom Italia). La Corte aveva già ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente con ordinanza n. 553/2000 per una nuova valutazione della rilevanza alla luce di una legge regionale sopravvenuta. Il TAR aveva nuovamente sollevato la questione senza adeguata motivazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La Corte aveva già disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente con ordinanza n. 553/2000 affinché rivalutasse la rilevanza alla luce della legge regionale calabrese n. 14/1999, che aveva modificato le norme censurate (sopprimendo, tra l’altro, il riferimento alle «telecomunicazioni» nella norma). Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel mutato quadro normativo.
Il principio
Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente a causa di sopravvenienze normative, il giudice deve rivalutare concretamente la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo e motivare adeguatamente nella nuova ordinanza di rimessione. L’omissione di tale rivalutazione determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa significa che la Corte «restituisce gli atti al giudice rimettente»?
È un provvedimento con cui la Corte sospende il giudizio di costituzionalità e invita il giudice a quo a riesaminare la questione alla luce di una modifica normativa sopravvenuta, per verificare se la questione sia ancora rilevante e pertinente nel giudizio principale.
Perché la modifica della legge regionale era rilevante?
La legge regionale n. 14/1999 aveva modificato l’art. 56, eliminando il riferimento alle telecomunicazioni. Se quella parola non c’è più, la norma potrebbe non essere più applicabile alla controversia sugli impianti Telecom, facendo venir meno la rilevanza della questione.
Cosa prevede l’art. 9 Cost. invocato dal rimettente?
L’art. 9 Cost. tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della Nazione. Il rimettente lo invocava presumibilmente in relazione all’impatto ambientale e paesaggistico dell’installazione dell’antenna.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative
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